Art. 13. 1. L'articolo 12 della legge regionale 5 giugno 1974, n. 32, e' sostituito dal seguente: "Art. 12 (Attribuzioni del Comitato Tecnico). - Il Comitato Tecnico ha il compito di esaminare le domande delle imprese, raccogliendo tutte le informazioni che ritiene opportuno acquisire, e di formulare un parere motivato al Consiglio di amministrazione in merito: a) alla concessione delle garanzie sussidiarie sulle operazioni di credito non rientranti tra quelle di minori dimensioni, sulla base del l'istruttoria predisposta dalla banca; b) alla validita' dei progetti di investimento per le operazioni di consulenza sulla base della documentazione trasmessa dall'impresa; c) all'assunzione di partecipazioni e di prestiti obbligazionari, alla concessione di prestiti partecipativi, alla stipula di contratti di associazione in partecipazione.".