Art. 13.
  1.  L'articolo  12  della  legge regionale 5 giugno 1974, n. 32, e'
sostituito dal seguente:
  "Art. 12 (Attribuzioni del Comitato Tecnico). - Il Comitato Tecnico
ha il compito di esaminare le  domande  delle  imprese,  raccogliendo
tutte le informazioni che ritiene opportuno acquisire, e di formulare
un parere motivato al Consiglio di amministrazione in merito:
   a) alla concessione delle garanzie sussidiarie sulle operazioni di
credito  non  rientranti  tra quelle di minori dimensioni, sulla base
del l'istruttoria predisposta dalla banca;
   b) alla validita' dei progetti di investimento per  le  operazioni
di consulenza sulla base della documentazione trasmessa dall'impresa;
   c)  all'assunzione di partecipazioni e di prestiti obbligazionari,
alla concessione di prestiti partecipativi, alla stipula di contratti
di associazione in partecipazione.".