Art. 15.
  1. L'articolo 15 della legge regionale 5 giugno  1974,  n.  32,  e'
sostituito dal seguente:
  "Art.  15  (Bilancio  e  relazione  semestrale).  - La Fidi Toscana
S.p.A.  presenta annualmente alla Giunta regionale ed al Consiglio il
bilancio d'esercizio redatto ai  sensi  di  legge.  La  Fidi  Toscana
S.p.A.  presenta altresi' alla Giunta regionale ed al Consiglio entro
il 30 settembre di ogni anno una relazione semestrale  contenente  il
bilancio d'esercizio e l'andamento della gestione dei primi sei mesi,
con un particolare riferimento alle attivita' piu' rilevanti.