Art. 15. 1. L'articolo 15 della legge regionale 5 giugno 1974, n. 32, e' sostituito dal seguente: "Art. 15 (Bilancio e relazione semestrale). - La Fidi Toscana S.p.A. presenta annualmente alla Giunta regionale ed al Consiglio il bilancio d'esercizio redatto ai sensi di legge. La Fidi Toscana S.p.A. presenta altresi' alla Giunta regionale ed al Consiglio entro il 30 settembre di ogni anno una relazione semestrale contenente il bilancio d'esercizio e l'andamento della gestione dei primi sei mesi, con un particolare riferimento alle attivita' piu' rilevanti.