Art. 17. 1. Il secondo comma dell'articolo 16 della legge regionale 5 giugno 1974, n. 32, e' sostituito dal seguente: "Gli amministratori, i sindaci e il Direttore Generale sono nominati nel rispetto dei criteri di onorabilita', professionalita' e competenza definiti dal D.Lgs. 1 settembre 1933, n. 385.".