Art. 17.
  1. Il secondo comma dell'articolo 16 della legge regionale 5 giugno
1974, n. 32, e' sostituito dal seguente:
  "Gli  amministratori,  i  sindaci  e  il  Direttore  Generale  sono
nominati nel rispetto dei criteri di onorabilita', professionalita' e
competenza definiti dal D.Lgs. 1 settembre 1933, n. 385.".