Art. 2. 1. Il primo comma dell'articolo 2 della legge regionale 5 giugno 1974, n. 32, e' sostituito dal seguente: "Possono essere soci della Fidi Toscana S.p.A. i comuni e le province della Toscana e i relativi consorzi, gli enti pubblici, gli enti pubblici economici, le associazioni delle categorie economiche, i consorzi di cooperative, le associazioni rappresentative del movimento cooperativo, le banche.".