Art. 2.
  1.  Il  primo  comma dell'articolo 2 della legge regionale 5 giugno
1974, n. 32, e' sostituito dal seguente:
  "Possono essere soci della  Fidi  Toscana  S.p.A.  i  comuni  e  le
province  della Toscana e i relativi consorzi, gli enti pubblici, gli
enti pubblici economici, le associazioni delle categorie  economiche,
i  consorzi  di  cooperative,  le  associazioni  rappresentative  del
movimento cooperativo, le banche.".