Art. 3. 1. Il primo comma dell'articolo 3 della legge regionale 5 giugno 1974, n. 32, e' sostituito dal seguente: "La Regione Toscana mantiene una partecipazione prevalente nel capitale sociale della Fidi Toscana S.p.A., conseguente alla quota azionaria di sua proprieta' ed alle norme dello statuto sociale che discendono dalle disposizioni contenute nei successivi commi del presente articolo e negli articoli 4, quarto e undicesimo comma, e 16 della presente legge.". 2. Il quarto comma dell'articolo 3 della legge regionale 5 giugno 1974, n. 32, e' sostituito dal seguente: "Ciascun socio diverso dalla Regione Toscana non puo' avere singolarmente una partecipazione al capitale sociale della Fidi Toscana S.p.A. superiore al 15%. I gruppi bancari indicati dall'art. 60 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, non possono avere complessivamente una partecipazione al capitale sociale della Fidi Toscana S.p.A. superiore al 30%".