Art. 3.
  1. Il primo comma dell'articolo 3 della legge  regionale  5  giugno
1974, n. 32, e' sostituito dal seguente:
  "La  Regione  Toscana  mantiene  una  partecipazione prevalente nel
capitale sociale della Fidi Toscana S.p.A.,  conseguente  alla  quota
azionaria  di  sua proprieta' ed alle norme dello statuto sociale che
discendono dalle disposizioni  contenute  nei  successivi  commi  del
presente articolo e negli articoli 4, quarto e undicesimo comma, e 16
della presente legge.".
  2.  Il  quarto comma dell'articolo 3 della legge regionale 5 giugno
1974, n. 32, e' sostituito dal seguente:
  "Ciascun  socio  diverso  dalla  Regione  Toscana  non  puo'  avere
singolarmente  una  partecipazione  al  capitale  sociale  della Fidi
Toscana S.p.A.  superiore al 15%. I gruppi bancari indicati dall'art.
60  del  D.Lgs.    1  settembre  1993,  n.  385,  non  possono  avere
complessivamente  una  partecipazione  al capitale sociale della Fidi
Toscana S.p.A. superiore al 30%".