Art. 4. 1. Dopo l'art. 3, il titolo del Capo II "GARANZIA E ASSUNZIONE DI PARTECIPAZIONI IN IMPRESE DI MINORI DIMENSIONI COSTITUITE IN FORMA DI SOCIETA' DI CAPITALI" e' sostituito da "ATTIVITA'". 2. L'articolo 4 della legge regionale 5 giugno 1974, n. 32, e' sostituito dal seguente: "Art. 4 (Finalita'). - La Fidi Toscana S.p.A. si propone di agevolare l'accesso al credito a medio termine, sia a tasso ordinario, sia a tasso agevolato, ed a breve termine, secondo le indicazioni di cui al successivo quarto comma, nonche' ad altre forme di finanziameno, come il factoring ed il leasing, delle imprese di minori dimensioni operanti nei settori di interesse regionale, ai sensi degli artt. 117 e 118 della Costituzione e dello Statuto, imprese che, seppur sprovviste di garanzie, presentino valide prospettive di sviluppo, al fine di indirizzarne l'attivita' al perseguimento degli obiettivi fissati nel Programma Regionale di Sviluppo economico e nei piani di intervento settoriale di cui all 'art. 5 dello Statuto regionale. Le agevolazioni di cui al comma precedente sono estese in particolare alle cooperative ed alle imprese associate anche in forme consortili. La Fidi Toscana S.p.A. presta altresi' la propria consulenza per assistere le imprese di minori dimensioni operanti nei settori di interesse regionale ai sensi degli art. 117 e 118 della Costituzione e dello Statuto, nella ricerca e nell'organizzazione di forme di finanziamento funzionali ai loro progetti di investimento, espansione, riconversione, ristrutturazione, ammodernamento, marketing, innovazione tecnologica. La Giunta indirizza l'attivita' dei rappresentanti della Regione nel quadro delle direttive fissate, di norma annualmente, dal Consiglio regionale intese a stabilire i criteri di selezione degli interventi in relazione alla ubicazione delle imprese, al settore di appartenenza delle stesse ed alle relative dimensioni economiche, al tipo di operazione da agevolare, individuando inoltre la quota minima degli interventi da riservarsi alle imprese artigiane ed alla cooperazione. Per quanto concerne la concessione della garanzia su operazioni di credito a breve termine, l'intervento dovra' orientarsi verso operazioni aventi utilizzazione specifica e comunque con durata e modalita' di rimborso predeterminate ed entro i limiti percentuali, prefissati dalle direttive del Consiglio regionale, non eccedenti i due terzi delle disponibilita' destinate a garantire le operazioni di credito a medio termine. Il Consiglio regionale emana le direttive di cui al comma precedente previa consultazione degli Enti locali, delle organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti, della cooperazione e delle organizzazioni delle categorie economiche. La Fidi Toscana S.p.A. assume, anche mediante l'adesione a sindacati di collocamento e/o di garanzia, partecipazioni di minoranza e prestiti obbligazionari in imprese di minori dimensioni costituite in forma di societa' di capitali, con valide prospettive economiche, operanti nei settori di interesse regionale ai sensi degli artt. 117 e 118 della Costituzione e dello Statuto, al fine di promuoverne e sostenere lo sviluppo e favorirne il processo dimensionale, con lo scopo di cedere successivamente tali titoli a terzi, anche mediante l'ingresso delle imprese emittenti nei mercati ufficiali dei capitali. La Fidi Toscana S.p.A. concede prestiti partecipativi ad imprese di minori dimensioni costituite in forma di societa' di capitali, operanti nei settori di interesse regionale ai sensi degli artt. 117 e 118 della Costituzione e dello Statuto, anche con le modalita' previste dall'art. 35, commi due, tre e quattro della legge 5 ottobre 1991, n. 317. La Fidi Toscana S.p.A. stipula con le imprese di minori dimensioni operanti nei settori di interesse regionale, ai sensi degli artt. 117 e 118 della Costituzione e dello Statuto, contratti di associazione in partecipazione. La Fidi Toscana S.p.A. puo' assumere partecipazioni in societa' finanziarie aventi un oggetto sociale analogo o affine al proprio, nonche' costituite ai sensi dell'art. 2 della legge 5 ottobre 1991, n. 317. La Fidi Toscana S.p.A. puo' assumere partecipazioni in societa' costituite per la gestione dei servizi loro attribuiti dalla Regione Toscana. La Fidi Toscana S.p.A., puo' assumere partecipazioni in societa' di gestione di fondi comuni di investimento collettivo in valori mobiliari, di tipo aperto o chiuso, e di tipo immobiliare, in societa' di gestione di fondi di previdenza complementare, nonche' in societa' di investimento a capitale variabile. Il Consiglio regionale, di norma annualmente, delibera direttive per la Fidi Toscana S.p.A., in mento all'assunzione di partecipazioni di minoranza e di prestiti obbligazionari, in merito alla concessione di prestiti partecipativi, in merito alla stipula di contratti di associazione in partecipazione, in merito all'assunzione di partecipazioni in societa' finanziarie o di servizi, intese a stabilire i criteri di selezione degli interventi in relazione alle indicazioni contenute nel Programma Regionale di Sviluppo e negli altri atti della programmazione regionale. Nell'ambito di tali direttive la Giunta regionale indirizza l'attivita' dei rappresentanti della Regione Toscana nel Consiglio di amministrazione della Fidi Toscana S.p.A.".