Art. 4.
  1. Dopo l'art. 3, il titolo del Capo II "GARANZIA E  ASSUNZIONE  DI
PARTECIPAZIONI IN IMPRESE DI MINORI DIMENSIONI COSTITUITE IN FORMA DI
SOCIETA' DI CAPITALI" e' sostituito da "ATTIVITA'".
  2.  L'articolo  4  della  legge  regionale 5 giugno 1974, n. 32, e'
sostituito dal seguente:
  "Art. 4 (Finalita').  -  La  Fidi  Toscana  S.p.A.  si  propone  di
agevolare   l'accesso  al  credito  a  medio  termine,  sia  a  tasso
ordinario, sia a tasso agevolato, ed  a  breve  termine,  secondo  le
indicazioni di cui al successivo quarto comma, nonche' ad altre forme
di  finanziameno,  come  il factoring ed il leasing, delle imprese di
minori dimensioni operanti nei settori  di  interesse  regionale,  ai
sensi  degli  artt.    117  e 118 della Costituzione e dello Statuto,
imprese  che,  seppur  sprovviste  di  garanzie,  presentino   valide
prospettive  di  sviluppo,  al  fine  di  indirizzarne l'attivita' al
perseguimento degli obiettivi  fissati  nel  Programma  Regionale  di
Sviluppo  economico  e  nei piani di intervento settoriale di cui all
'art. 5 dello Statuto regionale.
  Le   agevolazioni  di  cui  al  comma  precedente  sono  estese  in
particolare alle cooperative ed alle imprese associate anche in forme
consortili.
  La Fidi Toscana S.p.A. presta altresi' la  propria  consulenza  per
assistere  le  imprese  di  minori dimensioni operanti nei settori di
interesse regionale ai sensi degli art. 117 e 118 della  Costituzione
e  dello  Statuto,  nella  ricerca  e nell'organizzazione di forme di
finanziamento  funzionali   ai   loro   progetti   di   investimento,
espansione,
 riconversione,    ristrutturazione,    ammodernamento,    marketing,
innovazione tecnologica.
  La Giunta indirizza l'attivita' dei  rappresentanti  della  Regione
nel  quadro  delle  direttive  fissate,  di  norma  annualmente,  dal
Consiglio regionale intese a stabilire i criteri di  selezione  degli
interventi  in relazione alla ubicazione delle imprese, al settore di
appartenenza delle stesse ed alle relative dimensioni economiche,  al
tipo di operazione da agevolare, individuando inoltre la quota minima
degli  interventi  da  riservarsi  alle  imprese  artigiane  ed  alla
cooperazione.
  Per quanto concerne la concessione della garanzia su operazioni  di
credito   a  breve  termine,  l'intervento  dovra'  orientarsi  verso
operazioni aventi utilizzazione specifica e  comunque  con  durata  e
modalita'  di  rimborso predeterminate ed entro i limiti percentuali,
prefissati dalle direttive del Consiglio regionale, non  eccedenti  i
due terzi delle disponibilita' destinate a garantire le operazioni di
credito a medio termine.
  Il   Consiglio  regionale  emana  le  direttive  di  cui  al  comma
precedente   previa   consultazione   degli   Enti   locali,    delle
organizzazioni    sindacali    dei   lavoratori   dipendenti,   della
cooperazione e delle organizzazioni delle categorie economiche.
  La  Fidi  Toscana  S.p.A.  assume,  anche  mediante  l'adesione   a
sindacati   di   collocamento  e/o  di  garanzia,  partecipazioni  di
minoranza e prestiti obbligazionari in imprese di  minori  dimensioni
costituite  in  forma di societa' di capitali, con valide prospettive
economiche, operanti nei settori  di  interesse  regionale  ai  sensi
degli  artt. 117 e 118 della Costituzione e dello Statuto, al fine di
promuoverne  e  sostenere  lo  sviluppo  e  favorirne   il   processo
dimensionale,  con  lo  scopo di cedere successivamente tali titoli a
terzi, anche mediante l'ingresso delle imprese emittenti nei  mercati
ufficiali dei capitali.
  La Fidi Toscana S.p.A. concede prestiti partecipativi ad imprese di
minori  dimensioni  costituite  in  forma  di  societa'  di capitali,
operanti nei settori di interesse regionale ai sensi degli artt.  117
e 118 della Costituzione e dello  Statuto,  anche  con  le  modalita'
previste dall'art. 35, commi due, tre e quattro della legge 5 ottobre
1991, n. 317.
  La  Fidi Toscana S.p.A. stipula con le imprese di minori dimensioni
operanti nei settori di interesse regionale,  ai  sensi  degli  artt.
117   e   118  della  Costituzione  e  dello  Statuto,  contratti  di
associazione in partecipazione.
  La Fidi Toscana S.p.A. puo'  assumere  partecipazioni  in  societa'
finanziarie  aventi  un  oggetto sociale analogo o affine al proprio,
nonche' costituite ai sensi dell'art. 2 della legge 5  ottobre  1991,
n.  317.  La  Fidi  Toscana  S.p.A.  puo'  assumere partecipazioni in
societa' costituite per la gestione dei servizi loro attribuiti dalla
Regione Toscana. La Fidi Toscana S.p.A., puo' assumere partecipazioni
in societa' di gestione di fondi comuni di investimento collettivo in
valori  mobiliari, di tipo aperto o chiuso, e di tipo immobiliare, in
societa' di gestione di fondi di previdenza complementare, nonche' in
societa' di investimento a capitale variabile.
  Il Consiglio regionale, di norma  annualmente,  delibera  direttive
per la Fidi Toscana S.p.A., in mento all'assunzione di partecipazioni
di minoranza e di prestiti obbligazionari, in merito alla concessione
di  prestiti  partecipativi,  in  merito alla stipula di contratti di
associazione  in  partecipazione,   in   merito   all'assunzione   di
partecipazioni  in  societa'  finanziarie  o  di  servizi,  intese  a
stabilire i criteri di selezione degli interventi in  relazione  alle
indicazioni  contenute  nel  Programma  Regionale di Sviluppo e negli
altri  atti  della  programmazione  regionale.  Nell'ambito  di  tali
direttive    la    Giunta   regionale   indirizza   l'attivita'   dei
rappresentanti della Regione Toscana nel Consiglio di amministrazione
della Fidi Toscana S.p.A.".