Art. 5.
  1. Al primo comma dell'art. 5 della legge regionale 5 giugno  1974,
n. 32, la parola "convertibili" e' soppressa.
  2.  Il  secondo  e  il  terzo  comma  dell'articolo  5  della legge
regionale 5 giugno 1974, n. 32, sono abrogati.