Art. 6. 1. Il titolo dell'articolo 7 della legge regionale 5 giugno 1974, n. 32, e' sostituito dal seguente: "Art. 7 (Contributi delle imprese). 2. Il secondo comma dell'articolo 7 della legge regionale 5 giugno 1974, n. 32, e' sostituito dal seguente: "L'ammontare del contributo di cui al comma precedente e' determinato dal Consiglio di amministrazione, di norma annualmente, entro i limiti dello 0,50 per cento del finanziamento ottenuto per i crediti a breve termine e, per i crediti a medio termine, dello 0,25 per cento del finanziamento ottenuto per ogni anno di durata dell'operazione". 3. Il terzo comma dell'articolo 7 della legge regionale 5 giugno 1974 n. 32, e' sostituito dal seguente: "Per le prestazioni di consulenza l'impresa richiedente e' tenuta a versare alla societa' un contributo che sara' destinato a coprire le spese di gestione. Il Consiglio di amministrazione definisce, di norma annualmente, i criteri per la determinazione del contributo che dovranno ispirarsi al perseguimento dell'equilibrio economico nell'azione di consulenza prestata alle imprese.".