Art. 6.
  1. Il titolo dell'articolo 7 della legge regionale 5  giugno  1974,
n.  32,  e'  sostituito  dal  seguente:  "Art.  7  (Contributi  delle
imprese).
  2. Il secondo comma dell'articolo 7 della legge regionale 5  giugno
1974, n. 32, e' sostituito dal seguente:
  "L'ammontare   del   contributo  di  cui  al  comma  precedente  e'
determinato dal Consiglio di amministrazione, di  norma  annualmente,
entro  i limiti dello 0,50 per cento del finanziamento ottenuto per i
crediti a breve termine e, per i crediti a medio termine, dello  0,25
per  cento  del  finanziamento  ottenuto  per  ogni  anno  di  durata
dell'operazione".
  3. Il terzo comma dell'articolo 7 della legge  regionale  5  giugno
1974 n. 32, e' sostituito dal seguente:
  "Per le prestazioni di consulenza l'impresa richiedente e' tenuta a
versare  alla societa' un contributo che sara' destinato a coprire le
spese di gestione. Il  Consiglio  di  amministrazione  definisce,  di
norma annualmente, i criteri per la determinazione del contributo che
dovranno   ispirarsi   al   perseguimento  dell'equilibrio  economico
nell'azione di consulenza prestata alle imprese.".