Art. 7. 1. L'articolo 8 della legge regionale 5 giugno 1974, n. 32, e' sostituito dal seguente: "Art. 8 (Convenzioni con le banche) - Con le modalita' stabilite dal successivo art. 9, la Fidi Toscana S.p.A. stipula con le banche una convenzione per le operazioni di credito a breve termine ed una convenzione per le operazioni di credito a medio termine, al fine di stabilire modalita' e condizioni per la concessione dei prestiti ed il regime delle relative garanzie. Le convenzioni devono stabilire in particolare le seguenti condizioni: a) il tasso di interesse per i diversi tipi di operazioni; b) la quota delle eventuali perdite derivanti da operazioni garantite che deve essere assunta dalle banche; c) la determinazione del volume di credito massimo garantito espresso in multiplo del patiimonio; d) le modalita' della partecipazione delle banche al controllo sulla consistenza del patrimonio; e) le modalita' di ricevimento delle domande presentate dagli operatori, garantendo che entro otto giorni dalla presentazione le domande stesse siano a disposizione della banca e del Comitato tecnico; f) le modalita' con cui l'istruttoria delle domande deve essere effettuata dalla banca entro un mese dal ricevimento della domanda. Il Comitato Tecnico ed il rappresentante della banca convenzionata convengono, sulla base delle istruttorie delle banche e delle informazioni eventualmente assunte dal Comitato Tecnico, la concessione del finanziamento garantito; g) le modalita' per l'azione di recupero delle insolvenze; h) le condizioni per il rinnovo della garanzia per le operazioni di credito a breve termine; i) le modalita' per la valutazione in sede istruttoria delle eventuali garanzie reali.".