Art. 7.
  1. L'articolo 8 della legge regionale 5  giugno  1974,  n.  32,  e'
sostituito dal seguente:
  "Art.  8  (Convenzioni  con le banche) - Con le modalita' stabilite
dal successivo art. 9, la Fidi Toscana S.p.A. stipula con  le  banche
una  convenzione  per le operazioni di credito a breve termine ed una
convenzione per le operazioni di credito a medio termine, al fine  di
stabilire  modalita'  e condizioni per la concessione dei prestiti ed
il regime delle relative garanzie.
  Le   convenzioni   devono  stabilire  in  particolare  le  seguenti
condizioni:
   a) il tasso di interesse per i diversi tipi di operazioni;
   b) la  quota  delle  eventuali  perdite  derivanti  da  operazioni
garantite che deve essere assunta dalle banche;
   c)  la  determinazione  del  volume  di  credito massimo garantito
espresso in multiplo del patiimonio;
   d) le modalita' della partecipazione  delle  banche  al  controllo
sulla consistenza del patrimonio;
   e)  le  modalita'  di  ricevimento  delle domande presentate dagli
operatori, garantendo che entro otto giorni  dalla  presentazione  le
domande  stesse  siano  a  disposizione  della  banca  e del Comitato
tecnico;
   f) le modalita' con cui l'istruttoria delle  domande  deve  essere
effettuata  dalla  banca entro un mese dal ricevimento della domanda.
Il Comitato Tecnico ed il rappresentante  della  banca  convenzionata
convengono,  sulla  base  delle  istruttorie  delle  banche  e  delle
informazioni  eventualmente  assunte   dal   Comitato   Tecnico,   la
concessione del finanziamento garantito;
   g) le modalita' per l'azione di recupero delle insolvenze;
   h)  le  condizioni per il rinnovo della garanzia per le operazioni
di credito a breve termine;
   i) le modalita' per  la  valutazione  in  sede  istruttoria  delle
eventuali garanzie reali.".