Art. 8.
  1.  L'articolo  9  della  legge  regionale  5 giugno 1974 n. 32, e'
sostituito dal seguente:
  "Art. 9 (Modalita' per la stipulazione  delle  convenzioni).  -  La
Fidi  Toscana  S.p.A.  stipula  le  convenzioni  per le operazioni di
credito a breve termine e le convenzioni per le operazioni di credito
a medio termine con tutte  le  banche  che  accettino  le  condizioni
richiamate al precedente art. 8.
  Le  convenzioni  per  le operazioni di credito a breve termine e le
convenzioni per operazioni di credito a  medio  termine,  specificano
per  ogni  banca  le  condizioni  richiamate  all'art.  8, mantenendo
comunque l'uniformita' delle convenzioni stesse per ciascun  tipo  di
operazione.