Art. 8. 1. L'articolo 9 della legge regionale 5 giugno 1974 n. 32, e' sostituito dal seguente: "Art. 9 (Modalita' per la stipulazione delle convenzioni). - La Fidi Toscana S.p.A. stipula le convenzioni per le operazioni di credito a breve termine e le convenzioni per le operazioni di credito a medio termine con tutte le banche che accettino le condizioni richiamate al precedente art. 8. Le convenzioni per le operazioni di credito a breve termine e le convenzioni per operazioni di credito a medio termine, specificano per ogni banca le condizioni richiamate all'art. 8, mantenendo comunque l'uniformita' delle convenzioni stesse per ciascun tipo di operazione.