Art. 10.
                          Norma finanziaria
 
  1. Agli oneri derivanti dalla presente legge si fa fronte  mediante
l'utilizzo   dell'importo   di  lire  8.000.000.000  (otto  miliardi)
stanziato  sul  capitolo  16050  "Finanziamento  intervento  immobili
patrimonio  storico-artistico  (legge  14  marzo  1968  n.  292)" del
bilancio per
 l'esercizio finanziario 1997 (legge regionale 15  gennaio  1997,  n.
4).
  La  presente  legge  e'  pubblicata  sul Bollettino ufficiale della
Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti  di  osservarla  e  farla
osservare come legge della Regione Toscana.
  La  presente  legge  dichiarata urgente ai sensi dell'art. 28 dello
Statuto e dell'art. 127 della Costituzione, entra in vigore il giorno
stesso della sua pubblicazione.
   Firenze, 20 giugno 1997
 
                                CHITI
  La presente legge e' stata approvata dal Consiglio regionale il  20
maggio  1997  ed  e'  stata vistata dal Commissario del Governo il 14
giugno 1997.
  (Omissis).