Art. 10. Norma finanziaria 1. Agli oneri derivanti dalla presente legge si fa fronte mediante l'utilizzo dell'importo di lire 8.000.000.000 (otto miliardi) stanziato sul capitolo 16050 "Finanziamento intervento immobili patrimonio storico-artistico (legge 14 marzo 1968 n. 292)" del bilancio per l'esercizio finanziario 1997 (legge regionale 15 gennaio 1997, n. 4). La presente legge e' pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana. La presente legge dichiarata urgente ai sensi dell'art. 28 dello Statuto e dell'art. 127 della Costituzione, entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. Firenze, 20 giugno 1997 CHITI La presente legge e' stata approvata dal Consiglio regionale il 20 maggio 1997 ed e' stata vistata dal Commissario del Governo il 14 giugno 1997. (Omissis).