Art. 2. Finanziamento degli interventi 1. Per la realizzazione degli interventi di cui alla presente legge la Regione assegna alle Province un finanziamento complessivo di L. 8.000.000.000 (otto miliardi). 2. Il 90% dei finanziamenti di cui al comma 1, pari a L. 7.200.000.000 (sette miliardi e duecento milioni) e' ripartito tra le Province applicando i pesi percentuali dei finanziamenti erogati alle dieci aree provinciali della Regione, con le deliberazioni del Consiglio regionale n. 585/1994 e n. 166/1995, come da tab. 1 allegata. 3. Il 10% dei finanziamenti di cui al comma 1, pari a L. 800.000.000 (ottocento milioni), e' assegnato, in funzione perequativa, alle 6 Province escluse dai finanziamenti di cui alla legge regionale 10 maggio 1996, n. 38, in base ai rapporti percentuali di cui alla tabella 2 allegata. 4. I finanziamenti complessivi assegnati a ciascuna Provincia sono stabiliti nella misura contenuta nella tabella 3 allegata.