Art. 2.
                   Finanziamento degli interventi
 
  1. Per la realizzazione degli interventi di cui alla presente legge
la  Regione  assegna alle Province un finanziamento complessivo di L.
8.000.000.000 (otto miliardi).
  2. Il  90%  dei  finanziamenti  di  cui  al  comma  1,  pari  a  L.
7.200.000.000 (sette miliardi e duecento milioni) e' ripartito tra le
Province applicando i pesi percentuali dei finanziamenti erogati alle
dieci  aree  provinciali  della  Regione,  con  le  deliberazioni del
Consiglio regionale n. 585/1994  e  n.  166/1995,  come  da  tab.  1
allegata.
  3.  Il  10%  dei  finanziamenti  di  cui  al  comma  1,  pari  a L.
800.000.000  (ottocento   milioni),   e'   assegnato,   in   funzione
perequativa,  alle  6  Province escluse dai finanziamenti di cui alla
legge  regionale  10  maggio  1996,  n.  38,  in  base  ai   rapporti
percentuali di cui alla tabella 2 allegata.
  4.  I finanziamenti complessivi assegnati a ciascuna Provincia sono
stabiliti nella misura contenuta nella tabella 3 allegata.