Art. 3.
                          Piani Provinciali
 
  1.  Le  Province,  consultate  le  Sovrintendenze,  predipongono  e
approvano  piani  di  finanziamento  degli  interventi  di  cui  alla
presente  legge  e  definiscono  le  modalita'  del  controllo  sulla
esecuzione degli interventi ammessi a contributo.
  2.  I Piani provinciali di finanziamento individuano e definiscono:
il soggetto beneficiario e attuatore, il Comune nel cui territorio e'
localizzato  l'intervento  ammesso  a  contributo,   la   descrizione
sintetica  dell'intervento,  il  costo  totale dell'opera, la data di
inizio e  di  completamento  dei  lavori,  l'entita'  del  contributo
assegnato.
  3.  Nelle  deliberazioni  di  approvazione dei piani provinciali le
Province danno atto della  conformita'  degli  interventi  ammessi  a
contributo ai requisiti ed ai criteri fissati dagli articoli 4 e 5.
  4.  I contributi destinati da ciascuna Provincia nel Piano indicato
nel presente articolo devono risultare di importo medio non inferiore
a 100.000.000 (cento milioni) di lire.
  5. Le Province nell'ambito dei Piani Provinciali di cui al comma 1,
predispongono ed approvano  un  elenco  degli  interventi  dichiarati
ammissibili in ordine di priorita'.
  6. L'approvazione dei piani di finanziamento di cui al comma 1 deve
essere   deliberata  dalle  Province  entro  cinquanta  giorni  dalla
scadenza del  termine  di  presentazione  delle  domande  di  cui  al
successivo art. 8.