Art. 3. Piani Provinciali 1. Le Province, consultate le Sovrintendenze, predipongono e approvano piani di finanziamento degli interventi di cui alla presente legge e definiscono le modalita' del controllo sulla esecuzione degli interventi ammessi a contributo. 2. I Piani provinciali di finanziamento individuano e definiscono: il soggetto beneficiario e attuatore, il Comune nel cui territorio e' localizzato l'intervento ammesso a contributo, la descrizione sintetica dell'intervento, il costo totale dell'opera, la data di inizio e di completamento dei lavori, l'entita' del contributo assegnato. 3. Nelle deliberazioni di approvazione dei piani provinciali le Province danno atto della conformita' degli interventi ammessi a contributo ai requisiti ed ai criteri fissati dagli articoli 4 e 5. 4. I contributi destinati da ciascuna Provincia nel Piano indicato nel presente articolo devono risultare di importo medio non inferiore a 100.000.000 (cento milioni) di lire. 5. Le Province nell'ambito dei Piani Provinciali di cui al comma 1, predispongono ed approvano un elenco degli interventi dichiarati ammissibili in ordine di priorita'. 6. L'approvazione dei piani di finanziamento di cui al comma 1 deve essere deliberata dalle Province entro cinquanta giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle domande di cui al successivo art. 8.