Art. 4. Requisiti per l'accesso ai contributi 1. Per l'assegnazione dei contributi le Province accertano la sussistenza dei seguenti requisiti: a) costo totale dell'intervento non inferiore a lire 100 milioni; b) disponibilita' di progetto esecutivo munito del nulla osta della competente Sovrintendenza; c) opere di completamento o lavori in grado di conseguire risultati di compiutezza funzionale entro il termine del 31 dicembre 1998; d) cofinanziamento garantito dal richiedente nella seguente misura minima: d1. 40% del costo totale degli interventi ammessi a contributo localizzati nei territori classificati montani, ai sensi della normativa nazionale e regionale vigente. d2. 60% del costo totale degli interventi ammessi a contributi nei rimanenti casi. 2. Ai fini del cofinanziamento di cui alla lettera d) del precedente comma 1, si tiene conto anche degli importi dei lavori gia' finanziati con risorse non regionali, avviati in data successiva al 1 giugno 1996. 3. Ai fini dell'ammissibilita' della domanda, oltre alla sussistenza dei requisiti di cui al comma 1, i soggetti richiedenti devono dichiarare che la consegna dei lavori per gli interventi avverra' entro il 28 febbraio 1998.