Art. 4.
                Requisiti per l'accesso ai contributi
 
  1.  Per  l'assegnazione  dei  contributi  le  Province accertano la
sussistenza dei seguenti requisiti:
   a) costo totale dell'intervento non inferiore a lire 100 milioni;
   b) disponibilita' di progetto  esecutivo  munito  del  nulla  osta
della competente Sovrintendenza;
   c)  opere  di  completamento  o  lavori  in  grado  di  conseguire
risultati di compiutezza funzionale entro il termine del 31  dicembre
1998;
   d) cofinanziamento garantito dal richiedente nella seguente misura
minima:
    d1.  40%  del  costo totale degli interventi ammessi a contributo
localizzati  nei  territori  classificati  montani,  ai  sensi  della
normativa nazionale e regionale vigente.
    d2.  60%  del  costo totale degli interventi ammessi a contributi
nei rimanenti casi.
  2.  Ai  fini  del  cofinanziamento  di  cui  alla  lettera  d)  del
precedente  comma  1,  si  tiene conto anche degli importi dei lavori
gia' finanziati con risorse non regionali, avviati in data successiva
al 1 giugno 1996.
  3.  Ai  fini  dell'ammissibilita'   della   domanda,   oltre   alla
sussistenza  dei  requisiti di cui al comma 1, i soggetti richiedenti
devono dichiarare che la  consegna  dei  lavori  per  gli  interventi
avverra' entro il 28 febbraio 1998.