Art. 6.
                        Controllo e verifica
 
  1. Le Province esercitano le funzioni di verifica e controllo sulla
realizzazione   dei   singoli   specifici   interventi   ammessi   ai
finanziamenti previsti dalla presente legge.
  2.  Le  Province  verificano  che  i  soggetti  beneficiari abbiano
adempiuto alla consegna dei lavori entro il 28 febbraio 1998. In caso
di mancato  rispetto  totale  o  parziale  di  tale  adempimento,  le
Province  procedono  alla  conseguente  revoca  del  finanziamento ed
all'attribuzione delle risorse recuperate agli interventi ammissibili
di cui all'articolo 3, comma 5 secondo l'ordine di priorita'.
  3.  In  caso  di  totale  o  parziale  mancata  utilizzazione   dei
finanziamenti  regionali  entro  il  termine del 31 dicembre 1998, la
Provincia  procede  alla  revoca  del  finanziamento  relativo  e  al
recupero   delle  somme  non  impiegate  che  sono  utilizzate  nella
successiva  annualita'  sulla   base   di   specifiche   disposizioni
legislative regionali.