Art. 6. Controllo e verifica 1. Le Province esercitano le funzioni di verifica e controllo sulla realizzazione dei singoli specifici interventi ammessi ai finanziamenti previsti dalla presente legge. 2. Le Province verificano che i soggetti beneficiari abbiano adempiuto alla consegna dei lavori entro il 28 febbraio 1998. In caso di mancato rispetto totale o parziale di tale adempimento, le Province procedono alla conseguente revoca del finanziamento ed all'attribuzione delle risorse recuperate agli interventi ammissibili di cui all'articolo 3, comma 5 secondo l'ordine di priorita'. 3. In caso di totale o parziale mancata utilizzazione dei finanziamenti regionali entro il termine del 31 dicembre 1998, la Provincia procede alla revoca del finanziamento relativo e al recupero delle somme non impiegate che sono utilizzate nella successiva annualita' sulla base di specifiche disposizioni legislative regionali.