Art. 7. Erogazione dei finanziamenti 1. La Giunta regionale acquisiti i Piani provinciali di cui all'art. 3, provvede all'erogazione dei finanziamenti alle Province, secondo la ripartizione di cui all'art. 2 e alla tabella 3 allegata. 2. La Giunta regionale trasmette al Consiglio regionale copia dei Piani Provinciali di finanziamento.