Art. 7.
                    Erogazione dei finanziamenti
 
  1.  La  Giunta  regionale  acquisiti  i  Piani  provinciali  di cui
all'art.  3, provvede all'erogazione dei finanziamenti alle Province,
secondo la ripartizione di cui all'art. 2 e alla tabella 3 allegata.
  2. La Giunta regionale trasmette al Consiglio regionale  copia  dei
Piani Provinciali di finanziamento.