Art. 8.
                     Presentazione delle domande
 
  1.  Entro  trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente
legge nel bollettino ufficiale della Regione, i soggetti  interessati
all'ottenimento  dei  contributi presentano alla Provincia competente
per territorio domanda di finanziamento  attestante  il  possesso  di
requisiti richiesti dall'art. 4.