Art. 9.
                   Rendicontazione delle Province
                e relazione sull'attuazione del Piano
 
  1.  Le  Province  sono soggette agli obblighi di rendicontazione di
cui alla legge regionale 20 marzo 1997, n.  22  e  all'art.  112  del
D.Lgs.  25  febbraio  1995  n.  77,  e successive modificazioni per i
finanziamenti di cui all'art. 2.
  2. Le Province trasmettono, entro il 31 gennaio 1999, alla  Regione
una  relazione sull'attuazione dei Piani provinciali di finanziamento
nonche' sugli eventuali provvedimenti di revoca adottati.  La  Giunta
regionale  riferisce  al  Consiglio  regionale  sull'attuazione della
presente legge entro il 31marzo1999.