Art. 9. Rendicontazione delle Province e relazione sull'attuazione del Piano 1. Le Province sono soggette agli obblighi di rendicontazione di cui alla legge regionale 20 marzo 1997, n. 22 e all'art. 112 del D.Lgs. 25 febbraio 1995 n. 77, e successive modificazioni per i finanziamenti di cui all'art. 2. 2. Le Province trasmettono, entro il 31 gennaio 1999, alla Regione una relazione sull'attuazione dei Piani provinciali di finanziamento nonche' sugli eventuali provvedimenti di revoca adottati. La Giunta regionale riferisce al Consiglio regionale sull'attuazione della presente legge entro il 31marzo1999.