Art. 10. Diffida, sospensione e revoca dell'autorizzazione amministrativa 1. L'autorizzazione amministrativa all'esercizio di affittacamere, di casa per ferie e di ostello per la gioventu' puo' essere revocata dal comune, anche su segnalazione dell'Azienda provinciale per il Turismo o della azienda unita' sanitaria locale competenti per territorio, nei seguenti casi: a) venir meno del possesso dei requisiti soggettivi di cui all'articolo 11 del testo unico delle leggi di Pubblica sicurezza, approvato con r.d.l. n. 773 del 1931, da parte del titolare; b) attivita' difforme dagli scopi per i quali e' stata rilasciata l'autorizzazione amministrativa. 2. Qualora il comune rilevi irregolarita' diverse da quelle indicate al comma 1, diffida a rimuovere le irregolarita' stesse entro un termine non superiore a dieci giorni e, in caso di persistenza, procede alla sospensione della autorizzazione amministrativa per un periodo non superiore a sei mesi. Decorso inutilmente tale periodo, il comune procede alla revoca dell'autorizzazione amministrativa. 3. Il provvedimento di sospensione temporanea e di revoca dell'autorizzazione amministrativa sono comunicate alla Azienda provinciale per il Turismo.