Art. 13. Obblighi del titolare 1. I gestori delle strutture ricettive disciplinate dalla presente legge, oltre agli adempimenti di cui agli articoli precedenti, sono tenuti ad attenersi alle disposizioni di Pubblica Sicurezza relative alla denuncia delle persone alloggiate e alle vigenti norme in materia fiscale e tributaria. 2. I gestori delle strutture devono, altresi', presentare, entro il quinto giorno del mese successivo a quello di riferimento, all'Azienda provinciale per il Turismo competente per territorio, i modelli ISTAT riferiti al movimento del flusso turistico secondo le vigenti disposizioni in materia.