Art. 13.
                        Obblighi del titolare
 
  1.  I gestori delle strutture ricettive disciplinate dalla presente
legge, oltre agli adempimenti di cui agli articoli  precedenti,  sono
tenuti  ad attenersi alle disposizioni di Pubblica Sicurezza relative
alla denuncia delle  persone  alloggiate  e  alle  vigenti  norme  in
materia fiscale e tributaria.
  2. I gestori delle strutture devono, altresi', presentare, entro il
quinto   giorno   del   mese  successivo  a  quello  di  riferimento,
all'Azienda provinciale per il Turismo competente per  territorio,  i
modelli  ISTAT  riferiti al movimento del flusso turistico secondo le
vigenti disposizioni in materia.