Art. 14. Sanzioni amministrative 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 10, l'inosservanza delle disposizioni contenute nella presente legge sono punite, oltre che con le sanzioni previste dalle leggi statali, con le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie: a) esercizio abusivo dell'attivita': da un minimo di 3 milioni ad un massimo di 15 milioni; b) applicazione di tariffe non autorizzate: da un minimo di 1 milione ad un massimo di 5 milioni; c) superamento della capacita' ricettiva autorizzata: da un minimo di 500.000 ad un massimo di 2,5 milioni; d) mancata esposizione della "tabella dei prezzi" o del "cartellino dei prezzi": da un minimo di 300.000 ad un massimo di 1,5 milioni; e) errata o incompleta pubblicizzazione della categoria di classificazione, delle tariffe dell'esercizio e delle caratteristiche strutturali e funzionali: da un minimo di 300.000 ad un massimo di 1,5 milioni. 2. Oltre alle sanzioni di cui al comma 1, il sindaco puo' disporre il sequestro di eventuali pubblicazioni errate, non veritiere o ingannevoli.