Art. 14.
                       Sanzioni amministrative
 
  1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 10,  l'inosservanza
delle  disposizioni contenute nella presente legge sono punite, oltre
che con le sanzioni previste dalle leggi  statali,  con  le  seguenti
sanzioni amministrative pecuniarie:
   a)  esercizio abusivo dell'attivita': da un minimo di 3 milioni ad
un massimo di 15 milioni;
   b) applicazione di tariffe non autorizzate:  da  un  minimo  di  1
milione ad un massimo di 5 milioni;
   c) superamento della capacita' ricettiva autorizzata: da un minimo
di 500.000 ad un massimo di 2,5 milioni;
   d)   mancata   esposizione   della  "tabella  dei  prezzi"  o  del
"cartellino dei prezzi": da un minimo di 300.000 ad un massimo di 1,5
milioni;
   e)  errata  o  incompleta  pubblicizzazione  della  categoria   di
classificazione, delle tariffe dell'esercizio e delle caratteristiche
strutturali  e  funzionali:  da un minimo di 300.000 ad un massimo di
1,5 milioni.
  2. Oltre alle sanzioni di cui al comma 1, il sindaco puo'  disporre
il  sequestro  di  eventuali  pubblicazioni  errate,  non veritiere o
ingannevoli.