Art. 16.
                          Norma transitoria
 
  1.  Entro  novanta  giorni  dalla  data  di entrata in vigore della
presente legge, le Aziende provinciali per il Turismo provvedono alla
ricognizione delle strutture ricettive di  cui  all'articolo  2  gia'
operanti  nei  rispettivi  ambiti  territoriali  e invitano i gestori
delle strutture stesse ad adeguarsi alle disposizioni della  presente
legge entro i successivi centottanta giorni.
  2.  Fino alla data del rilascio dell'attestato di classificazione e
dell'autorizzazione  amministrativa  ai  sensi  dell'articolo  7,  e,
comunque,  non  oltre  la  scadenza del termine di centottanta giorni
previsto dal comma 1, le predette strutture ricettive  proseguono  la
relativa  attivita'  secondo le disposizioni vigenti prima della data
di entrata in vigore della presente legge.
  3. Alla scadenza del termine di  centottanta  giorni  previsto  dal
comma  1 per l'adeguamento alle disposizioni della presente legge, le
strutture ricettive che non  hanno  adempiuto  a  tale  obbligo,  non
possono proseguire la propria attivita'.