Art. 16. Norma transitoria 1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le Aziende provinciali per il Turismo provvedono alla ricognizione delle strutture ricettive di cui all'articolo 2 gia' operanti nei rispettivi ambiti territoriali e invitano i gestori delle strutture stesse ad adeguarsi alle disposizioni della presente legge entro i successivi centottanta giorni. 2. Fino alla data del rilascio dell'attestato di classificazione e dell'autorizzazione amministrativa ai sensi dell'articolo 7, e, comunque, non oltre la scadenza del termine di centottanta giorni previsto dal comma 1, le predette strutture ricettive proseguono la relativa attivita' secondo le disposizioni vigenti prima della data di entrata in vigore della presente legge. 3. Alla scadenza del termine di centottanta giorni previsto dal comma 1 per l'adeguamento alle disposizioni della presente legge, le strutture ricettive che non hanno adempiuto a tale obbligo, non possono proseguire la propria attivita'.