Art. 18.
                       Dichiarazione d'urgenza
 
  1. La presente legge e' dichiarata urgente ai  sensi  dell'articolo
127  della Costituzione e dell'articolo 31 dello Statuto regionale ed
entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione
nel Bollettino ufficiale della Regione Lazio.
  La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel   Bollettino
ufficiale  della  Regione.  E'  fatto  obbligo  a  chiunque spetti di
osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.
   Data a Roma, addi' 29 maggio 1997
 
                              BADALONI
 
  Il visto del Commissario del Governo e' stato apposto il 24  maggio
1997.
 
                             Tabella "A"
 
                    Requisiti minimi obbligatori
                  per gli esercizi di affittacamere
 
  Camere  da letto, aventi accesso indipendente da altri locali e non
piu' di tre posti letto ciascuna arredate con:
   1) letto, comodino, lampada e sedia per persona;
   2) armadio;
   3) specchio e presa di corrente;
   4) cestino per rifiuti.
  Un servizio igienico ogni sei posti letto, in caso di camere  prive
di bagni completi annessi, con:
   1) water;
   2) bidet;
   3) lavabo;
   4) vasca o doccia;
   5) specchio e presa di corrente;
   6) chiamata di allarme.
  Fornitura  di  energia  elettrica,  di  acqua  calda  e fredda e di
riscaldamento.
 
                             Tabella "B"
 
                    Requisiti minimi obbligatori
                  per gli ostelli per la gioventu'
 
  Camere da letto, distinte per uomini e donne, aventi  non  piu'  di
sei  posti  letto  ciascuna,  anche  sovrapposti del tipo a castello,
arredate con:
   1) letto, comodino, lampada e sedia per persona;
   2) armadio, suddiviso in scomparti per persona;
   3) specchio e presa di corrente;
   4) tavolo scrittoio;
   5) cestino per rifiuti.
  Un servizio igienico ogni otto posti letto, in caso di camere prive
di bagni completi annessi, e comunque almeno uno per ogni piano, con:
   1) water;
   2) bidet;
   3) lavabo;
   4) specchio e presa di corrente;
   5) doccia;
   6) chiamata di allarme.
  Le docce possono essere ubicate, separatamente dai servizi  di  cui
ai punti da 1) a 4), in appositi locali, distinti per uomini e donne,
in ragione di una ogni dieci posti letto.
  Locali   polifunzionali   per   il  soggiorno  con  una  superficie
complessiva non inferiore a metri 0,50 per ogni posto letto;
  pulizia dei locali di cui alle lettere a) e c) ogni  giorno  e  dei
locali di cui alla lettera b) due volte al giorno;
  fornitura di biancheria da letto e da bagno e relativa sostituzione
una volta alla settimana e ad ogni cambio ospite;
  fornitura  di  energia  elettrica,  di  acqua  calda  e fredda e di
riscaldamento;
  servizio telefonico ad uso comune;
  cassetta di pronto soccorso  secondo  le  indicazioni  dell'Azienda
unita' sanitaria locale.
 
                             Tabella "C"
 
         Requisiti minimi obbligatori per le case per ferie
 
  Camere  da  letto  aventi non piu' di quattro posti letto ciascuna,
arredate con:
   1) letto, comodino, lampada e sedia per persona;
   2) armadio;
   3) specchio e presa di corrente;
   4) cestino per rifiuti.
  Un servizio igienico ogni sei posti letto, in caso di camere  prive
di bagni completi annessi, e comunque almeno uno per ogni piano, con:
   1) water;
   2) bidet;
   3) lavabo;
   4) specchio e presa di corrente;
   5) vasca o doccia;
   6) chiamata di allarme.
   cucina;
   sala da pranzo;
   sala di soggiorno;
   pulizia giornaliera dei locali;
   fornitura   di   biancheria   da  letto  e  da  bagno  e  relativa
sostituzione una volta alla settimana e ad ogni cambio di ospite;
   fornitura di energia elettrica, di  acqua  calda  e  fredda  e  di
riscaldamento;
   servizio telefonico ad uso comune;
   cassetta  di  pronto  soccorso secondo le indicazioni dell'azienda
unita' sanitaria locale;
   somministrazione di piccola colazione.