Art. 4.
              Requisiti strutturali e funzionali minimi
 
  I.  Le  strutture  ricettive  di  cui all'articolo 2 devono avere i
requisiti  strutturali  e  funzionali  minimi  di  cui  alle  tabelle
contenute  negli allegati A, B e C che costituiscono parte integrante
della presente legge.
  2.  Con  delibera di Giunta regionale possono essere periodicamente
sottoposte a revisione o modifica le tabelle di cui al comma 1.