Art. 5. Servizi complementari e accessori 1. Gli esercizi di affittacamere possono offrire i seguenti servizi complementari: a) pulizia dei locali; b) fornitura di biancheria da letto e da bagno e relativa sostituzione; c) uso della cucina; d) somministrazione della piccola colazione e/o dei pasti e delle bevande. 2. Gli ostelli per la gioventu' possono offrire: a) una cucina comune per la preparazione dei pasti da parte degli ospiti; b) un servizio di mensa; c) un servizio di tavola calda o self-service; d) un servizio di lavanderia e di stireria self-service; e) un servizio di deposito bagagli. 3. Le case per ferie possono offrire: a) punti di cottura per uso autonomo da parte degli ospiti; b) somministrazione dei pasti e delle bevande.