Art. 5.
                  Servizi complementari e accessori
 
  1. Gli esercizi di affittacamere possono offrire i seguenti servizi
complementari:
   a) pulizia dei locali;
   b) fornitura  di  biancheria  da  letto  e  da  bagno  e  relativa
sostituzione;
   c) uso della cucina;
   d)  somministrazione della piccola colazione e/o dei pasti e delle
bevande.
  2. Gli ostelli per la gioventu' possono offrire:
   a) una cucina comune per la preparazione dei pasti da parte  degli
ospiti;
   b) un servizio di mensa;
   c) un servizio di tavola calda o self-service;
   d) un servizio di lavanderia e di stireria self-service;
   e) un servizio di deposito bagagli.
  3. Le case per ferie possono offrire:
   a) punti di cottura per uso autonomo da parte degli ospiti;
   b) somministrazione dei pasti e delle bevande.