Art. 6. Classificazione 1. Le strutture ricettive di cui all'articolo 2 sono classificate sulla base dei requisiti funzionali e strutturali minimi indicati dall'articolo 4. 2. La classificazione e' obbligatoria e deve essere indicata nel-Ê l'autorizzazione amministrativa all'esercizio, negli stampati pubblicitari e nelle tabelle di cui all'articolo 12, comma 5, esposte nei locali. 3. Gli ostelli per la gioventu' e le case per ferie sono classificate in un'unica categoria. 4. Gli esercizi di affittacamere sono classificati nelle categorie I, II e III, tenendo conto, oltre che dei requisiti posseduti e dei servizi complementari offerti, di ulteriori elementi indicati in apposito provvedimento della Giunta regionale, da emanarsi entro sei mesi dalla data di pubblicazione della presente legge.