Art. 6.
                           Classificazione
 
  1.  Le  strutture ricettive di cui all'articolo 2 sono classificate
sulla base dei requisiti funzionali  e  strutturali  minimi  indicati
dall'articolo 4.
  2.  La classificazione e' obbligatoria e deve essere indicata nel-Ê
l'autorizzazione   amministrativa   all'esercizio,   negli   stampati
pubblicitari e nelle tabelle di cui all'articolo 12, comma 5, esposte
nei locali.
  3.  Gli  ostelli  per  la  gioventu'  e  le  case  per  ferie  sono
classificate in un'unica categoria.
  4. Gli esercizi di affittacamere sono classificati nelle  categorie
I,  II  e III, tenendo conto, oltre che dei requisiti posseduti e dei
servizi complementari offerti,  di  ulteriori  elementi  indicati  in
apposito  provvedimento della Giunta regionale, da emanarsi entro sei
mesi dalla data di pubblicazione della presente legge.