Art. 10. Idoneita' alla pratica sportiva agonistica 1. Ai soggetti riconosciuti idonei alla pratica sportiva agonistica viene rilasciato in duplice copia il certificato di idoneita' di cui all'articolo 6, comma 1, secondo il modello di cui all'allegato 3 del D.M. sanita' 18 febbraio 1982, come modificato dal D.M. sanita' 28 febbraio 1983. 2. I certificati di idoneita' sono consegnati: a) all'atleta; b) all'Azienda USL di appartenenza, la quale provvede ad istituire un apposito archivio. 3. Il giudizio di idoneita' deve essere annotato dal medico sulla scheda di valutazione medico-sportiva di cui all'articolo 6, comma 3, relativa agli accertamenti eseguiti. Tale scheda deve essere conservata per almeno cinque anni. 4. La presentazione da parte dell'atleta del certificato di idoneita' e' condizione indispensabile per la partecipazione all'attivita' agonistica. 5. Il medico visitatore invia all'Azienda USL di competenza, semestralmente, una lista delle visite effettuate per l'accertamento dell'idoneita' alla pratica sportiva agonistica comprendente il nome, lo sport per cui e' stata richiesta la visita, la data e l'esito. L'Azienda USL trasmette i dati all'Osservatorio epidemiologico regionale, ai fini della conoscenza epidemiologica delle principali patologie e cause di non idoneita'.