Art. 11.
           Non idoneita' alla pratica sportiva agonistica
 
  1.  La  non  idoneita'  alla  pratica  sportiva  agonistica,   deve
risultare a seguito degli accertamenti sanitari svolti.
  2.  L'esito negativo, con l'indicazione della diagnosi posta a base
del giudizio, viene comunicato entro cinque giorni:
   a) all'interessato;
   b) alla Azienda USL di residenza;
   c) all'assessorato regionale competente in materia sanitaria.
  3. Alla societa' sportiva e alla federazione di appartenenza  viene
comunicato il solo esito negativo.
  4.  Sulla conservazione della documentazione sanitaria si osservano
le disposizioni di cui all'articolo 10.
  5. Nel  certificato  di  non  idoneita'  deve  essere  indicata  la
facolta'   di   presentare   ricorso   entro   trenta   giorni  dalla
comunicazione, alla commissione medica regionale di cui  all'articolo
13.