Art. 9.
                     Libretto sanitario sportivo
 
  1.   L'assessorato   regionale   competente  in  materia  sanitaria
predispone un modello di libretto sanitario sportivo personale ad uso
medico-sportivo, valevole dieci anni, che  l'atleta  deve  presentare
all'atto  della visita di cui all'articolo 6, comma 1, e sul quale il
medico certificante l'idoneita' alla pratica sportiva agonistica deve
annotare:
   a) le generalita' dell'atleta;
   b) lo sport praticato;
   c) la data della visita di idoneita';
   d) gli accertamenti eseguiti e richiesti;
   e) l'esito finale della visita;
   f) le visite di controllo;
   g) la data dell'effettuazione della vaccinazione antitetanica;
   h) la societa' sportiva di appartenenza;
   i) il timbro della struttura pubblica o il timbro  con  il  numero
dell'elenco regionale e la firma.
  2.  Il  libretto sanitario sportivo e' strettamente personale ed e'
consegnato  dalla  societa'  od  organizzazione  sportiva  all'atleta
all'atto  del  tesseramento.  Nei  trasferimenti dell'atleta ad altra
societa' il libretto sanitario segue l'atleta.
  3. Alla stampa ed alla distribuzione dei libretti sanitari sportivi
provvedono le societa' sportive od il Coni in conformita' al  modello
definito,  entro  90 giorni dall'entrata in vigore della legge, dalla
Regione.
  4. Nessuna visita puo' essere effettuata se non  previa  esibizione
del libretto sanitario sportivo.
  5.  Il libretto e' ritirato dallo specialista all'atto della visita
e restituito all'atleta al termine della stessa, completato dei  dati
previsti.