Art. 2.
 
  1.  Il  servizio  di  controllo  interno  svolge  i  compiti di cui
all'articolo 17, comma 1, della legge regionale 1 luglio 1996, n. 25,
con riferimento al complesso dell'attivita' amministrativa regionale,
con  particolare  riguardo  al  funzionamento  dei  servizi  generali
dell'ente,     all'esecuzione     delle    funzioni    istituzionali,
all'attuazione di interventi di sviluppo ed investimenti  diretti  ed
indiretti.
  Il sistema di controllo svolge i suoi controlli sulle strutture del
consiglio  regionale  sulle strutture di staff del presidente e degli
assessori, nonche' sugli uffici speciali temporanei,  tenendo  conto,
per  questi  ultimi,  delle  diverse  scadenze temporali. Entro il 31
gennaio con apposito atto, rispettivamente il presidente della Giunta
ed il presidente del consiglio determinano:
   contenuti e tempi di attuazione dei programmi e  dei  progetti  da
assegnare alla gestione delle strutture;
   criteri degli obiettivi da conseguire;
   parametri di riferimento dell'attivita' di controllo.
  2.  Ai  fini dello svolgimento dei compiti, di cui all'articolo 17,
comma 1, della legge regionale 1 luglio 1996, n. 25, il servizio,  in
particolare:
   a)  verifica,  anche in corso di esercizio, il grado di attuazione
dei programmi, delle direttive, degli obiettivi fissati; analizza  le
interrelazioni  funzionali  fra le diverse strutture interne all'ente
che partecipano al processo di attuazione dell'azione  amministrativa
con  riferimento  ad  ogni  particolare  obiettivo, misura e valuta i
risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati.  A  tal
fine  sono  obbligatoriamente trasmessi al servizio tutti gli atti di
cui all'articolo 3, commi 2 e 5 della legge regionale 1 luglio  1996,
n. 25;
   b)  elabora le metodologie di analisi, identifica gli indicatori e
predispone  i  modelli   per   la   valutazione   dell'efficienza   e
dell'efficacia delle strutture e delle attivita' regionali; definisce
i  parametri  e  gli  indici  di  rendimento;  determina  i metodi di
misurazione delle attivita';
   c)   verifica   l'efficienza    e    l'efficacia    dell'attivita'
amministrativa  e la produttivita' del lavoro; concorre a predisporre
ed aggiornare un sistema di  rilevazione  dei  costi  per  centri  di
servizio, secondo i canoni della contabilita' analitica;
   d)  cura,  d'intesa con l'osservatorio della finanza regionale, la
rilevazione sistematica dello stato  di  attuazione  delle  leggi  di
spesa,  anche  al  fine  di  verificare l'efficienza allocativa della
politica finanziaria regionale mediante  l'utilizzo  di  tecniche  di
controllo della gestione finanziaria;
   e)  determina, tenendo conto delle leggi regionali, delle funzioni
a qualsiasi  titolo  attribuite  dalla  legislazione  nazionale,  gli
ambiti  omogenei  di attivita' regionale, che costituiscono le unita'
di analisi per la valutazione delle politiche regionali;
   f) definisce annualmente,  anche  su  indicazione  del  presidente
della  Giunta  e  del presidente del Consiglio per le attivita' degli
uffici  del  Consiglio,  e  previa  consultazione  dei  direttori  di
dipartimento,   i   programmi   ed   i   parametri   di   riferimento
dell'attivita' di controllo.
  3. Nella determinazione dei parametri di riferimento del controllo,
il servizio tiene conto  della  distinzione  fra  funzioni  finali  e
funzioni  strumentali  e  della  natura dell'attivita' controllata. I
parametri e gli indici di rendimento devono essere  specializzati  al
fine di consentire verifiche analitiche e specifiche, e integrati, al
fine  di consentire valutazioni complesse e di sintesi. I parametri e
gli  indici  devono  consentire,  inoltre,  di  imputare  le  risorse
finanziarie gestite in relazione a ciascun obiettivo e di imputare le
risorse reali utilizzate nei processi di lavoro, in modo da pervenire
alla determinazione dei costi per unita' di prodotto.
  4. Il presidente della Regione, il presidente del Consiglio, per le
attivita'  degli  uffici  del  Consiglio,  anche  su  proposta  degli
assessori  regionali,  puo'  richiedere  al  servizio  di  effettuare
indagini e verifiche su specifiche questioni e aspetti dell'attivita'
dell'organizzazione regionale.
  5.  Il  servizio  puo'  predisporre, altresi', indagini e verifiche
sulla base di segnalazione dei dirigenti regionali.
  6. Il Consiglio  regionale  e  le  commissioni  consiliari  possono
chiedere   alla  Giunta  regionale  l'attivazione  del  servizio  per
effettuare indagini ed approfondimenti relativamente all'efficacia  e
all'efficienza  di  specifici  interventi  regionali e all'attuazione
delle leggi e dei programmi. I  risultati  delle  indagini  richieste
sono trasmessi al presidente del Consiglio regionale.