Art. 2. 1. Il servizio di controllo interno svolge i compiti di cui all'articolo 17, comma 1, della legge regionale 1 luglio 1996, n. 25, con riferimento al complesso dell'attivita' amministrativa regionale, con particolare riguardo al funzionamento dei servizi generali dell'ente, all'esecuzione delle funzioni istituzionali, all'attuazione di interventi di sviluppo ed investimenti diretti ed indiretti. Il sistema di controllo svolge i suoi controlli sulle strutture del consiglio regionale sulle strutture di staff del presidente e degli assessori, nonche' sugli uffici speciali temporanei, tenendo conto, per questi ultimi, delle diverse scadenze temporali. Entro il 31 gennaio con apposito atto, rispettivamente il presidente della Giunta ed il presidente del consiglio determinano: contenuti e tempi di attuazione dei programmi e dei progetti da assegnare alla gestione delle strutture; criteri degli obiettivi da conseguire; parametri di riferimento dell'attivita' di controllo. 2. Ai fini dello svolgimento dei compiti, di cui all'articolo 17, comma 1, della legge regionale 1 luglio 1996, n. 25, il servizio, in particolare: a) verifica, anche in corso di esercizio, il grado di attuazione dei programmi, delle direttive, degli obiettivi fissati; analizza le interrelazioni funzionali fra le diverse strutture interne all'ente che partecipano al processo di attuazione dell'azione amministrativa con riferimento ad ogni particolare obiettivo, misura e valuta i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati. A tal fine sono obbligatoriamente trasmessi al servizio tutti gli atti di cui all'articolo 3, commi 2 e 5 della legge regionale 1 luglio 1996, n. 25; b) elabora le metodologie di analisi, identifica gli indicatori e predispone i modelli per la valutazione dell'efficienza e dell'efficacia delle strutture e delle attivita' regionali; definisce i parametri e gli indici di rendimento; determina i metodi di misurazione delle attivita'; c) verifica l'efficienza e l'efficacia dell'attivita' amministrativa e la produttivita' del lavoro; concorre a predisporre ed aggiornare un sistema di rilevazione dei costi per centri di servizio, secondo i canoni della contabilita' analitica; d) cura, d'intesa con l'osservatorio della finanza regionale, la rilevazione sistematica dello stato di attuazione delle leggi di spesa, anche al fine di verificare l'efficienza allocativa della politica finanziaria regionale mediante l'utilizzo di tecniche di controllo della gestione finanziaria; e) determina, tenendo conto delle leggi regionali, delle funzioni a qualsiasi titolo attribuite dalla legislazione nazionale, gli ambiti omogenei di attivita' regionale, che costituiscono le unita' di analisi per la valutazione delle politiche regionali; f) definisce annualmente, anche su indicazione del presidente della Giunta e del presidente del Consiglio per le attivita' degli uffici del Consiglio, e previa consultazione dei direttori di dipartimento, i programmi ed i parametri di riferimento dell'attivita' di controllo. 3. Nella determinazione dei parametri di riferimento del controllo, il servizio tiene conto della distinzione fra funzioni finali e funzioni strumentali e della natura dell'attivita' controllata. I parametri e gli indici di rendimento devono essere specializzati al fine di consentire verifiche analitiche e specifiche, e integrati, al fine di consentire valutazioni complesse e di sintesi. I parametri e gli indici devono consentire, inoltre, di imputare le risorse finanziarie gestite in relazione a ciascun obiettivo e di imputare le risorse reali utilizzate nei processi di lavoro, in modo da pervenire alla determinazione dei costi per unita' di prodotto. 4. Il presidente della Regione, il presidente del Consiglio, per le attivita' degli uffici del Consiglio, anche su proposta degli assessori regionali, puo' richiedere al servizio di effettuare indagini e verifiche su specifiche questioni e aspetti dell'attivita' dell'organizzazione regionale. 5. Il servizio puo' predisporre, altresi', indagini e verifiche sulla base di segnalazione dei dirigenti regionali. 6. Il Consiglio regionale e le commissioni consiliari possono chiedere alla Giunta regionale l'attivazione del servizio per effettuare indagini ed approfondimenti relativamente all'efficacia e all'efficienza di specifici interventi regionali e all'attuazione delle leggi e dei programmi. I risultati delle indagini richieste sono trasmessi al presidente del Consiglio regionale.