Art. 3.
 
  1.  Il  servizio  riferisce alla Giunta e all'ufficio di presidenza
con documenti distinti, ogni  tre  mesi,  ed  effettua  la  relazione
annuale per quanto di propria competenza e sulla base degli indirizzi
ricevuti sui risultati dei controlli e delle analisi effettuate.
  2.  La  relazione deve contenere, altresi', informazioni analitiche
riassuntive relative a tutte le rilevazioni svolte,  con  particolare
riferimento  all'indice  di  produttivita'  e  al  costo del lavoro e
all'efficienza nell'uso delle risorse finanziarie.
  3. La relazione viene  inviata  alla  Giunta,  al  consiglio  e  ai
direttori  di  dipartimento,  che  danno diffusione ad essa presso le
strutture interessate.