Art. 3. 1. Il servizio riferisce alla Giunta e all'ufficio di presidenza con documenti distinti, ogni tre mesi, ed effettua la relazione annuale per quanto di propria competenza e sulla base degli indirizzi ricevuti sui risultati dei controlli e delle analisi effettuate. 2. La relazione deve contenere, altresi', informazioni analitiche riassuntive relative a tutte le rilevazioni svolte, con particolare riferimento all'indice di produttivita' e al costo del lavoro e all'efficienza nell'uso delle risorse finanziarie. 3. La relazione viene inviata alla Giunta, al consiglio e ai direttori di dipartimento, che danno diffusione ad essa presso le strutture interessate.