Art. 4. 1. Ai fini dello svolgimento dei compiti di cui all'articolo 17, comma 5, della legge regionale, il servizio di controllo interno opera annualmente la valutazione in relazione a tutte le posizioni dirigenziali. 2. La valutazione deve tenere conto dei programmi, dei progetti e delle relazioni sui risultati presentati dai dirigenti ai sensi dell'articolo 14 della legge regionale 1 luglio 1996, n. 25, sia in relazione a ciascuna posizione dirigenziale, sia con valutazione comparativa fra le stesse. 3. La valutazione deve avvenire tenendo conto delle condizioni organizzative e ambientali a tempo debito segnalate dall'interessato, oltre che della disponibilita' di personale e di mezzi idonei ai compiti assegnati. 4. La proposta di valutazione dovra' avvenire in coerenza con l'art. 23 del CNNL. 5. La valutazione dei dirigenti sulla base degli obiettivi ed indirizzi assegnati rappresenta il punto di riferimento del "sistema premiante" nella gestione del personale e pertanto dovra' essere fondata su elementi qualitativi e quantitativi di risultato, gestione, tempi e costi verificabili e confrontabili. 6. In seguito a valutazione negativa, il servizio puo' suggerire il tipo e il grado di sanzione, fermo restando il potere di provvedere degli organi di direzione e il procedimento di contraddittorio.