Art. 4.
 
  1. Ai fini dello svolgimento dei compiti di  cui  all'articolo  17,
comma  5,  della  legge  regionale,  il servizio di controllo interno
opera annualmente la valutazione in relazione a  tutte  le  posizioni
dirigenziali.
  2.  La  valutazione deve tenere conto dei programmi, dei progetti e
delle relazioni sui  risultati  presentati  dai  dirigenti  ai  sensi
dell'articolo  14  della legge regionale 1 luglio 1996, n. 25, sia in
relazione a ciascuna  posizione  dirigenziale,  sia  con  valutazione
comparativa fra le stesse.
  3.  La  valutazione  deve  avvenire  tenendo conto delle condizioni
organizzative e ambientali a tempo debito segnalate dall'interessato,
oltre che della disponibilita' di personale  e  di  mezzi  idonei  ai
compiti assegnati.
  4.  La  proposta  di  valutazione  dovra'  avvenire in coerenza con
l'art.  23 del CNNL.
  5. La valutazione dei  dirigenti  sulla  base  degli  obiettivi  ed
indirizzi  assegnati rappresenta il punto di riferimento del "sistema
premiante" nella gestione del  personale  e  pertanto  dovra'  essere
fondata   su   elementi  qualitativi  e  quantitativi  di  risultato,
gestione, tempi e costi verificabili e confrontabili.
  6. In seguito a valutazione negativa, il servizio puo' suggerire il
tipo e il grado di sanzione, fermo restando il potere  di  provvedere
degli organi di direzione e il procedimento di contraddittorio.