Art. 5. 1. E' istituito, presso il servizio di controllo interno, un sistema informativo. 2. Per la prima applicazione, il servizio puo' proporre alla Giunta di procedere, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge regionale 1 luglio 1996, n. 25, ad una convenzione con una societa' specializzata per la costituzione del servizio informativo. 3. Il servizio predispone gli schemi, i moduli e i questionari necessari a raccogliere le informazioni utili per l'attivita' di controllo; concorre, d'intesa con le strutture preposte al bilancio ed alla ragioneria regionale, alla predisposizione dei sistemi di contabilita' analitica da utilizzare; e' sentito sullo schema di relazione dei dirigenti e sullo schema dei progetti e dei programmi. Tali schemi devono indicare con chiarezza obiettivi e risultati attesi, in modo da consentire la verifica del raggiungimento dei risultati, ove possibile, anche con metodologie quantifiche. 4. Gli uffici sono tenuti a fornire al servizio di controllo interno tutte le informazioni richieste. Il servizio puo' effettuare e disporre ispezioni e accertamenti diretti. Il servizio accede a tutti i sistemi informativi e la base dati esistente. In ogni ufficio il dirigente indica il referente del servizio di controllo interno responsabile per la trasmissione delle informazioni. Per tali referenti e' previsto un apposito corso di formazione caratterizzato da: accesso ad archivi e base dati interno ed esterno; modelli statistici; indicatori su serie storica; determinazione di indicatori di efficacia/efficienza. Il presente regolamento regionale sara' pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione Lazio. Roma, 2 luglio 1997 BADALONI Approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 7 maggio 1997, con deliberazione n. 355, vistata dalla Commissione di controllo sull'Amministrazione regionale del Lazio in data 4 giugno 1997, con verbale n. 1305/3.