Art. 10.
                             Istruttoria
 
  1. L'istruttoria della domanda di concessione ha inizio  una  volta
presentata  tutta la documentazione di cui all'articolo 3 della legge
ed all'articolo 3 del regolamento.
  2.  L'Ufficio  puo' chiedere in ogni momento ulteriori chiarimenti,
studi ed elaborati tecnici, ritenuti necessari per l'istruttoria.
  3. Esaminata la documentazione, l'Ufficio esprime un  parere  sulla
costruibilita'   tecnica   dell'impianto,  che  viene  notificato  al
richiedente.
  4.  Nell'elaborazione  del  progetto  esecutivo  o   in   sede   di
costruzione  e di esercizio dell'impianto, devono essere osservate le
eventuali  prescrizioni  contenute  nel  parere  favorevole  espresso
dall'Ufficio.