Art. 10. Istruttoria 1. L'istruttoria della domanda di concessione ha inizio una volta presentata tutta la documentazione di cui all'articolo 3 della legge ed all'articolo 3 del regolamento. 2. L'Ufficio puo' chiedere in ogni momento ulteriori chiarimenti, studi ed elaborati tecnici, ritenuti necessari per l'istruttoria. 3. Esaminata la documentazione, l'Ufficio esprime un parere sulla costruibilita' tecnica dell'impianto, che viene notificato al richiedente. 4. Nell'elaborazione del progetto esecutivo o in sede di costruzione e di esercizio dell'impianto, devono essere osservate le eventuali prescrizioni contenute nel parere favorevole espresso dall'Ufficio.