Art. 11. Rilascio della concessione 1. Conclusa l'istruttoria, la Giunta provinciale adotta il relativo provvedimento. 2. Quando trattasi di domande di concessione di linee in concorrenza, l'Ufficio trasmette al comune interessato per territorio copia della deliberazione della Giunta provinciale, con la quale e' stato deciso sulle domande di cui all'articolo 19, comma 3, della legge. La concessione edilizia e' rilasciata a colui al quale la Giunta provinciale ha accordato la preferenza. 3. Il rilascio della concessione obbliga il concessionario ad osservare, oltre alle disposizioni di legge e regolamentari che disciplinano la costruzione e l'esercizio di impianti a fune in servizio pubblico, tutte le prescrizioni riportate nel disciplinare-tipo approvato dalla Giunta provinciale di cui all'articolo 3, comma 2.