Art. 11.
                     Rilascio della concessione
 
  1. Conclusa l'istruttoria, la Giunta provinciale adotta il relativo
provvedimento.
  2.   Quando   trattasi  di  domande  di  concessione  di  linee  in
concorrenza, l'Ufficio trasmette al comune interessato per territorio
copia della deliberazione della Giunta provinciale, con la  quale  e'
stato  deciso  sulle  domande  di cui all'articolo 19, comma 3, della
legge. La concessione edilizia e' rilasciata  a  colui  al  quale  la
Giunta provinciale ha accordato la preferenza.
  3.  Il  rilascio  della  concessione  obbliga  il concessionario ad
osservare, oltre alle  disposizioni  di  legge  e  regolamentari  che
disciplinano  la  costruzione  e  l'esercizio  di  impianti a fune in
servizio   pubblico,   tutte   le    prescrizioni    riportate    nel
disciplinare-tipo   approvato   dalla   Giunta   provinciale  di  cui
all'articolo 3, comma 2.