Art. 12.
                     Modifica della concessione
 
  1. Sono considerate varianti sostanziali  alla  linea  che  rendono
necessaria   la   modifica   della   concessione,  salvo  altri  casi
particolari:
   a) la sostituzione dell'impianto realizzante la linea con  uno  di
altra tipologia;
   b)    lo   spostamento,   il   prolungamento   o   l'accorciamento
dell'impianto  ritenuti  rilevanti  dall'Ufficio,  d'intesa  con   le
ripartizioni  provinciali  competenti in materia di piste da sci e di
tutela del paesaggio;
   c) l'aumento della potenzialita' oraria di  trasporto  rispetto  a
quella   indicata   nell'atto   di  concessione,  ritenuta  rilevante
dall'Ufficio, d'intesa con le ripartizioni provinciali competenti  in
materia di piste da sci e di tutela del paesaggio.
  2.  La  domanda di modifica della concessione deve essere corredata
dalla seguente documentazione:
   a) progetto di modifica dell'impianto;
   b)  relazione  giustificativa  sulla  necessita'   rispettivamente
opportunita' dell'iniziativa proposta;
   c)  se  del  caso,  dichiarazione  di cui all'articolo 4, comma 2,
lettera k);
   d) provvedimenti favorevoli emanati da organi non  provinciali  di
cui  all'articolo  6  della  legge,  qualora  la modifica richieda la
pronuncia di tali organi.
  3.  I provvedimenti favorevoli emanati da organi provinciali di cui
all'articolo 6 della  legge  vengono  acquisiti  d'ufficio  da  parte
dell'Ufficio.
  4.  L'Ufficio  esprime un parere sulla costruibilita' tecnica delle
varianti, notificandolo all'interessato.