Art. 12. Modifica della concessione 1. Sono considerate varianti sostanziali alla linea che rendono necessaria la modifica della concessione, salvo altri casi particolari: a) la sostituzione dell'impianto realizzante la linea con uno di altra tipologia; b) lo spostamento, il prolungamento o l'accorciamento dell'impianto ritenuti rilevanti dall'Ufficio, d'intesa con le ripartizioni provinciali competenti in materia di piste da sci e di tutela del paesaggio; c) l'aumento della potenzialita' oraria di trasporto rispetto a quella indicata nell'atto di concessione, ritenuta rilevante dall'Ufficio, d'intesa con le ripartizioni provinciali competenti in materia di piste da sci e di tutela del paesaggio. 2. La domanda di modifica della concessione deve essere corredata dalla seguente documentazione: a) progetto di modifica dell'impianto; b) relazione giustificativa sulla necessita' rispettivamente opportunita' dell'iniziativa proposta; c) se del caso, dichiarazione di cui all'articolo 4, comma 2, lettera k); d) provvedimenti favorevoli emanati da organi non provinciali di cui all'articolo 6 della legge, qualora la modifica richieda la pronuncia di tali organi. 3. I provvedimenti favorevoli emanati da organi provinciali di cui all'articolo 6 della legge vengono acquisiti d'ufficio da parte dell'Ufficio. 4. L'Ufficio esprime un parere sulla costruibilita' tecnica delle varianti, notificandolo all'interessato.