Art. 13. Rinnovo della concessione 1. Dodici mesi prima della scadenza della concessione, l'Ufficio provvede a comunicare tale scadenza all'interessato a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, indicando i documenti da presentare con la domanda per l'eventuale rinnovo della concessione. 2. La domanda di rinnovo della concessione va corredata dalla seguente documentazione: a) relazione tecnica sullo stato di efficienza dell'impianto, redatta da un ingegnere esperto nel settore, iscritto all'albo professionale, o dal tecnico responsabile, contenente gli esiti delle analisi di tutte le parti dell'impianto interessanti la sicurezza, tenuto conto dei controlli e degli esami eseguiti periodicamente negli anni precedenti circa la sicurezza e lo stato di conservazione; b) planimetria di cui all'articolo 8, comma 1, lettera b); c) descrizione delle finalita' della linea di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a); d) certificazione del comune competente per territorio sulla rispondenza del tracciato dell'impianto esistente con quello indicato nel piano urbanistico; e) parere di massima favorevole sulla eventuale pista da sci servita dalla linea di cui all'articolo 6 della legge, espresso dalla ripartizione provinciale competente in materia, qualora quello agli atti dell'Ufficio, alla data di presentazione della domanda di rinnovo, risulti rilasciato in data anteriore a dieci anni. 3. Qualora i lavori prescritti sulla base della relazione tecnica sullo stato di efficienza non siano stati eseguiti entro il termine prefissato, l'esercizio rimane sospeso fino al rilascio del nuovo nulla osta, previa visita straordinaria o collaudo dell'impianto. 4. Anche in caso di presentazione della domanda di rinnovo del gia' titolare della concessione dopo la scadenza stessa, si segue la procedura prevista dal presente articolo. 5. Qualora non venga chiesto il rinnovo della concessione o non vengano eseguiti, entro i termini prefissati i lavori prescritti sulla base della relazione tecnica sullo stato di efficienza nonche' nei casi di sospensione del servizio ai sensi degli articoli 14, comma 3, e 28, comma 3, della legge, l'Ufficio puo' disporre la chiusura dell'impianto al pubblico esercizio mediante l'apposizione di sigilli.