Art. 13.
                      Rinnovo della concessione
 
  1. Dodici mesi prima della scadenza  della  concessione,  l'Ufficio
provvede  a  comunicare  tale  scadenza  all'interessato  a  mezzo di
lettera raccomandata con avviso di ricevimento, indicando i documenti
da  presentare  con  la  domanda  per   l'eventuale   rinnovo   della
concessione.
  2.  La  domanda  di  rinnovo  della  concessione va corredata dalla
seguente documentazione:
   a) relazione tecnica  sullo  stato  di  efficienza  dell'impianto,
redatta  da  un  ingegnere  esperto  nel  settore,  iscritto all'albo
professionale, o dal tecnico responsabile, contenente gli esiti delle
analisi di tutte le parti dell'impianto  interessanti  la  sicurezza,
tenuto  conto  dei  controlli  e  degli esami eseguiti periodicamente
negli anni precedenti circa la sicurezza e lo stato di conservazione;
   b) planimetria di cui all'articolo 8, comma 1, lettera b);
   c) descrizione delle finalita' della linea di cui all'articolo  8,
comma 1, lettera a);
   d)  certificazione  del  comune  competente  per  territorio sulla
rispondenza del tracciato dell'impianto esistente con quello indicato
nel piano urbanistico;
   e) parere di massima  favorevole  sulla  eventuale  pista  da  sci
servita dalla linea di cui all'articolo 6 della legge, espresso dalla
ripartizione  provinciale  competente in materia, qualora quello agli
atti dell'Ufficio,  alla  data  di  presentazione  della  domanda  di
rinnovo, risulti rilasciato in data anteriore a dieci anni.
  3.  Qualora  i lavori prescritti sulla base della relazione tecnica
sullo stato di efficienza non siano stati eseguiti entro  il  termine
prefissato,  l'esercizio  rimane  sospeso  fino al rilascio del nuovo
nulla osta, previa visita straordinaria o collaudo dell'impianto.
  4. Anche in caso di presentazione della domanda di rinnovo del gia'
titolare della concessione dopo  la  scadenza  stessa,  si  segue  la
procedura prevista dal presente articolo.
  5.  Qualora  non  venga  chiesto il rinnovo della concessione o non
vengano eseguiti, entro i  termini  prefissati  i  lavori  prescritti
sulla  base della relazione tecnica sullo stato di efficienza nonche'
nei casi di sospensione del servizio  ai  sensi  degli  articoli  14,
comma  3,  e  28,  comma  3,  della legge, l'Ufficio puo' disporre la
chiusura dell'impianto al pubblico esercizio  mediante  l'apposizione
di sigilli.