Art. 14.
                        Cessione della linea
 
  1.   A   dimostrazione   dell'avvenuta  cessione  della  linea,  il
concessionario  subentrante  deve   trasmettere   all'Ufficio   copia
autenticata del contratto di cessione, redatto ai sensi dell'articolo
10,  comma 3, della legge, a mezzo di lettera raccomandata con avviso
di ricevimento.
  2. Non e' consentita la cessione del solo esercizio della linea.