Art. 14. Cessione della linea 1. A dimostrazione dell'avvenuta cessione della linea, il concessionario subentrante deve trasmettere all'Ufficio copia autenticata del contratto di cessione, redatto ai sensi dell'articolo 10, comma 3, della legge, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. 2. Non e' consentita la cessione del solo esercizio della linea.