Art. 15.
                      Revoca della concessione
 
  1.  A  prescindere  dalle  deduzioni previste dall'art. 11, comma 1
della legge, l'indennita' dovuta per la revoca della  concessione  e'
calcolata  tenendo  conto  del costo convenzionale dell'impianto come
indicato nell'allegato A, determinato secondo le modalita' di calcolo
in vigore al momento del provvedimento di  revoca.  Dal  costo  cosi'
stabilito  sono  detratte  le  quote  accantonate  per l'ammortamento
dell'impianto che si effettua in:
   a) 20 anni per funivie bifune, monofune ad ammorsamento automatico
dei veicoli, funicolari ed impianti assimilabili;
   b) 15 anni per funivie monofune  ad  ammorsamento  permanente  dei
veicoli ed impianti assimilabili;
   c) 10 anni per sciovie ed impianti assimilabili.
  2.  Nell'indennita' si tiene conto di eventuali spese sostenute per
l'adeguamento, l'ammodernamento o potenziamento dell'impianto e delle
quote afferenti a notevoli movimenti di  terreno,  parcheggi,  piste,
impianti   per   innevamento   programmato,   linee   elettriche   di
alimentazione, in quanto al servizio della linea funiviaria.
  3. Se la linea relativa alla concessione  revocata  e'  attiva,  e'
inoltre  dovuto  un indennizzo sostitutivo dell'utile cessante per il
periodo intercorrente fra il provvedimento di revoca  e  la  scadenza
della  concessione.  Tale  indennizzo  e'  calcolato  sulla media dei
risultati d'esercizio dell'ultimo triennio, sulla base dei prescritti
documenti contabili regolarmente tenuti.