Art. 16.
                    Tariffe, orari, assicurazioni
 
  1. La Giunta provinciale puo' approvare dei criteri uniformi per la
determinazione della tariffa massima applicabile per la corsa singola
di ogni impianto.
  2. Per le linee che rivestono  particolare  carattere  sociale,  in
quanto  colleganti  centri  abitati  con  il  fondovalle,  la  Giunta
provinciale puo' determinare la rispettiva tariffa per  ogni  singola
linea, in deroga ai criteri di cui al comma 1.
  3. Le tariffe e gli orari, prima di essere applicati, devono essere
resi noti ai viaggiatori.
  4.   Le   dimensioni   minime  delle  tabelle  da  esporre  per  le
comunicazioni di cui all'articolo  14,  comma  4,  della  legge  sono
riprodotte nell'allegato B.
  5.  A  richiesta  dell'Ufficio il concessionario deve dimostrare la
copertura assicurativa dei  rischi  connessi  con  l'esercizio  della
linea  di  trasporto  funiviario in servizio pubblico. I limiti della
garanzia assicurativa non devono essere inferiori ai minimi  indicati
nell'allegato C.
  6.  Il  trasporto  dei  viaggiatori  deve  eseguirsi esclusivamente
secondo l'ordine delle  richieste.  E'  vietato  accordare  qualsiasi
precedenza.
  7.  Dal divieto di cui al comma 6 sono esclusi il personale addetto
alla manutenzione o alla sorveglianza degli  impianti,  i  funzionari
che  esercitano  la  vigilanza  ed  il  sindacato, nonche' le persone
incaricate del soccorso, nell'espletamento delle loro funzioni.