Art. 16. Tariffe, orari, assicurazioni 1. La Giunta provinciale puo' approvare dei criteri uniformi per la determinazione della tariffa massima applicabile per la corsa singola di ogni impianto. 2. Per le linee che rivestono particolare carattere sociale, in quanto colleganti centri abitati con il fondovalle, la Giunta provinciale puo' determinare la rispettiva tariffa per ogni singola linea, in deroga ai criteri di cui al comma 1. 3. Le tariffe e gli orari, prima di essere applicati, devono essere resi noti ai viaggiatori. 4. Le dimensioni minime delle tabelle da esporre per le comunicazioni di cui all'articolo 14, comma 4, della legge sono riprodotte nell'allegato B. 5. A richiesta dell'Ufficio il concessionario deve dimostrare la copertura assicurativa dei rischi connessi con l'esercizio della linea di trasporto funiviario in servizio pubblico. I limiti della garanzia assicurativa non devono essere inferiori ai minimi indicati nell'allegato C. 6. Il trasporto dei viaggiatori deve eseguirsi esclusivamente secondo l'ordine delle richieste. E' vietato accordare qualsiasi precedenza. 7. Dal divieto di cui al comma 6 sono esclusi il personale addetto alla manutenzione o alla sorveglianza degli impianti, i funzionari che esercitano la vigilanza ed il sindacato, nonche' le persone incaricate del soccorso, nell'espletamento delle loro funzioni.