Art. 17.
                          Sistema di linee
 
  1. Agli effetti dell'art. 18 della legge, per sistema di  linee  si
intende  l'insieme  di  due  o  piu' linee collegate o funzionalmente
interdipendenti fra di loro per servire o per valorizzare una o  piu'
zone turistiche o sciistiche, anche a cavaliere di diversi versanti.
  2.  Il  collegamento o la relazione di reciproca dipendenza possono
essere  costituiti  anche  da  itinerari  sciistici  o  turistici,  a
condizione  che  sugli stessi sia stato espresso il parere di massima
favorevole da parte  della  ripartizione  provinciale  competente  in
materia di piste da sci.
  3.  L'insieme di linee puo' comprendere una o piu' linee adduttrici
alle zone interessate e puo' attingere traffico da piu' fonti.
  4. Il rilascio delle concessioni per le linee di  un  sistema  deve
essere  chiesto  entro  tre  anni  dalla  data  del  provvedimento di
riconoscimento  del  sistema.  L'inutile  decorso  di  tale  termine,
comporta  la  decadenza  della  preferenza  per  l'ottenimento  della
concessione stessa.
  5. Il termine entro cui ciascuna linea deve  essere  realizzata  e'
indicato  nel  provvedimento  di  concessione  e  non puo' superare i
termini previsti dall'articolo 3, comma 1, lettera c),  della  legge.
Trascorso  inutilmente  tale termine, la concessione e' da intendersi
decaduta ex legge.
  6. Il piano di massima di  cui  all'articolo  18,  comma  6,  della
legge,  oltre  ad  essere corredato, per ogni linea, dei documenti di
cui all'articolo 4, comma 2, lettere d), f), k),  l)  e  m)  e  della
relazione sulle finalita' di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b),
deve  essere  corredato  da  una  relazione  tecnica  illustrante  le
principali    caratteristiche    dell'impianto    integrata     dalla
determinazione  delle  potenze  motrici  necessarie, della velocita',
della portata oraria, degli intervalli tra i veicoli.