Art. 17. Sistema di linee 1. Agli effetti dell'art. 18 della legge, per sistema di linee si intende l'insieme di due o piu' linee collegate o funzionalmente interdipendenti fra di loro per servire o per valorizzare una o piu' zone turistiche o sciistiche, anche a cavaliere di diversi versanti. 2. Il collegamento o la relazione di reciproca dipendenza possono essere costituiti anche da itinerari sciistici o turistici, a condizione che sugli stessi sia stato espresso il parere di massima favorevole da parte della ripartizione provinciale competente in materia di piste da sci. 3. L'insieme di linee puo' comprendere una o piu' linee adduttrici alle zone interessate e puo' attingere traffico da piu' fonti. 4. Il rilascio delle concessioni per le linee di un sistema deve essere chiesto entro tre anni dalla data del provvedimento di riconoscimento del sistema. L'inutile decorso di tale termine, comporta la decadenza della preferenza per l'ottenimento della concessione stessa. 5. Il termine entro cui ciascuna linea deve essere realizzata e' indicato nel provvedimento di concessione e non puo' superare i termini previsti dall'articolo 3, comma 1, lettera c), della legge. Trascorso inutilmente tale termine, la concessione e' da intendersi decaduta ex legge. 6. Il piano di massima di cui all'articolo 18, comma 6, della legge, oltre ad essere corredato, per ogni linea, dei documenti di cui all'articolo 4, comma 2, lettere d), f), k), l) e m) e della relazione sulle finalita' di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), deve essere corredato da una relazione tecnica illustrante le principali caratteristiche dell'impianto integrata dalla determinazione delle potenze motrici necessarie, della velocita', della portata oraria, degli intervalli tra i veicoli.