Art. 18. Domanda di collaudo 1. La domanda di collaudo deve essere corredata dalla seguente documentazione: a) dichiarazione della ditta costruttrice circa le caratteristiche dei materiali impiegati e le modalita' di costruzione e sulla completa ultimazione delle opere a regola d'arte, nonche' circa l'esecuzione delle saldature impiegate nelle varie parti dell'impianto ed in particolare nelle strutture aventi speciale importanza nei riguardi della sicurezza, eseguite da personale specializzato; b) la dimostrazione dell'avvenuto deposito presso il Tesoriere della provincia dell'importo preventivato per onorari ed i rimborsi dei collaudatori, salvo conguaglio; c) certificati di collaudo e bollettini di fabbrica delle funi; d) verbali sull'esecuzione di impalmatura delle funi; e) verbali sull'esecuzione di giunta a testa fusa; f) su richiesta dell'Ufficio, certificati di origine dei materiali impiegati; g) su richiesta dell'Ufficio, certificati delle prove di laboratorio e di cantiere per elementi, strutture e saldature dell'impianto; h) verbali relativi all'esame magnetoinduttivo delle funi; i) dichiarazione sull'avvenuta installazione degli impianti di messa a terra elettrica e relativa verifica; j) certificazione sull'avvenuto deposito presso la ripartizione provinciale edilizia e servizio tecnico del certificato di collaudo statico per le opere in cemento armato normale e precompresso, nonche' per le costruzioni in acciaio, eseguito a cura dell'ingegnere nominato dal concessionario che, per le sciovie, e' da presentarsi solo su richiesta dell'Ufficio. 2. Nella domanda di collaudo, il direttore dei lavori indica le eventuali lievi, giustificate varianti introdotte nel corso dei lavori e attesta di aver effettuato personalmente tutte le prove di funzionamento e di carico, atte ad accertare il regolare funzionamento dell'impianto ai fini della sicurezza e della regolarita' del servizio.