Art. 19. Oneri di sorveglianza e di collaudo 1. La misura del contributo annuo per le spese di sorveglianza e' indicata nell'allegato D. Tale contibuto va versato annualmente, su richiesta dell'Ufficio provinciale entrate, a partire dall'anno successivo alla data di rilascio della concessione, della sua modifica o del suo rinnovo. La quota annua e' dovuta anche per tutto l'anno in cui scade la concessione. 2. L'onorario che spetta ad ogni singolo collaudatore e' indicato nella tariffa professionale riportata nell'allegato E. Se la commissione di collaudo e' composta di due membri, l'onorario e' ridotto del 15 per cento. Se la commissione e' composta di tre membri, l'onorario e' ridotto del 26,6 per cento. Se la commissione e' composta di 4 membri, l'onorario sopraindicato e' ridotto del 32,5 per cento. Nei casi in cui il collaudo statico delle opere in cemento armato normale e precompresso sia eseguito da parte di un libero professionista, nominato dal concessionario, l'importo delle opere su cui va calcolato percentualmente l'onorario e' determinato nell'80 per cento del costo convenzionale dell'impianto (P+P® prime ), cosi' come determinato nell'allegato A. Per i dipendenti provinciali l'indennita' libero professionale sostituisce l'onorario per collaudi, tranne nei casi in cui essi vengono nominati per partecipare alla Commissione di collaudo come membri della Commissione consultiva ministeriale indicata al comma 5. 3. Ai membri ed al segretario della commissione di collaudo spetta, se dovuto, oltre all'onorario, il pagamento delle ore di lavoro straordinario ed il rimborso delle spese di viaggio, vitto ed alloggio. Per i dipendenti da pubbliche amministrazioni tali spese sono liquidate secondo le vigenti norme sul trattamento economico del lavoro straordinario e di missione. 4. Su indicazione dell'Ufficio, il concessionario provvede ad effettuare il deposito per gli onorari ed il rimborso delle spese sul conto intestato "Depositi di terzi per operazioni di collaudo delle linee di trasporto funiviario in servizio pubblico" appositamente istituito presso il Tesoriere della provincia, il quale provvede a trasmettere copia della quietanza di versamento all'Ufficio. 5. A collaudo avvenuto, il direttore dell'Ufficio dispone la liquidazione degli onorari ai membri che secondo l'articolo 26 della legge vengono nominati come membro della Commissione consultiva del Ministero dei trasporti per gli impianti funiviari, o fanno parte del Ministero dei trasporti stesso o di altra amministrazione con specifica esperienza sul tipo di impianto da collaudare, e di ogni altro compenso di cui al comma precedente a tutti i membri ed al segretario della Commissione, autorizzando il Tesoriere della provincia a prelevare le somme occorrenti dal corrispondente deposito. Tale autorizzazione e' data sulla copia della quietanza di versamento, mediante indicazione dei nominativi dei beneficiari e delle somme loro spettanti. Il Direttore dell'Ufficio dispone altresi' il versamento all'entrata del bilancio provinciale della somme depositate ai sensi del comma 4 relative a collaudi eseguiti da collaudatori dipendenti provinciali. 6. I depositi di cui al comma 4 sono tenuti dal Tesoriere in evidenza fra i valori di terzi a custodia ed alla fine dell'esercizio deve essere indicata la consistenza nel verbale della verifica di cassa. 7. La ripartizione provinciale Finanze e bilancio vigila sulla regolarita' del servizio dei depositi e delle spese inerenti alle operazioni di collaudo.