Art. 19.
                 Oneri di sorveglianza e di collaudo
 
  1.  La  misura del contributo annuo per le spese di sorveglianza e'
indicata nell'allegato D. Tale contibuto va versato  annualmente,  su
richiesta  dell'Ufficio  provinciale  entrate,  a  partire  dall'anno
successivo  alla  data  di  rilascio  della  concessione,  della  sua
modifica  o del suo rinnovo. La quota annua e' dovuta anche per tutto
l'anno in cui scade la concessione.
  2. L'onorario che spetta ad ogni singolo collaudatore  e'  indicato
nella   tariffa   professionale  riportata  nell'allegato  E.  Se  la
commissione di collaudo e' composta  di  due  membri,  l'onorario  e'
ridotto  del  15  per  cento.  Se  la  commissione e' composta di tre
membri, l'onorario e' ridotto del 26,6 per cento. Se  la  commissione
e' composta di 4 membri, l'onorario sopraindicato e' ridotto del 32,5
per cento. Nei casi in cui il collaudo statico delle opere in cemento
armato  normale  e  precompresso  sia  eseguito da parte di un libero
professionista, nominato dal concessionario, l'importo delle opere su
cui va calcolato percentualmente l'onorario  e'  determinato  nell'80
per  cento del costo convenzionale dell'impianto (P+P® prime ), cosi'
come  determinato  nell'allegato  A.  Per  i  dipendenti  provinciali
l'indennita'   libero   professionale   sostituisce   l'onorario  per
collaudi,  tranne  nei  casi  in  cui  essi  vengono   nominati   per
partecipare   alla   Commissione   di   collaudo  come  membri  della
Commissione consultiva ministeriale indicata al comma 5.
  3. Ai membri ed al segretario della commissione di collaudo spetta,
se dovuto, oltre all'onorario,  il  pagamento  delle  ore  di  lavoro
straordinario  ed  il  rimborso  delle  spese  di  viaggio,  vitto ed
alloggio. Per i dipendenti da pubbliche  amministrazioni  tali  spese
sono liquidate secondo le vigenti norme sul trattamento economico del
lavoro straordinario e di missione.
  4.  Su  indicazione  dell'Ufficio,  il  concessionario  provvede ad
effettuare il deposito per gli onorari ed il rimborso delle spese sul
conto intestato "Depositi di terzi per operazioni di  collaudo  delle
linee  di  trasporto  funiviario  in servizio pubblico" appositamente
istituito presso il Tesoriere della provincia, il  quale  provvede  a
trasmettere copia della quietanza di versamento all'Ufficio.
  5.  A  collaudo  avvenuto,  il  direttore  dell'Ufficio  dispone la
liquidazione degli onorari ai membri che secondo l'articolo 26  della
legge  vengono  nominati come membro della Commissione consultiva del
Ministero dei trasporti per gli impianti funiviari, o fanno parte del
Ministero  dei  trasporti  stesso  o  di  altra  amministrazione  con
specifica  esperienza  sul  tipo di impianto da collaudare, e di ogni
altro compenso di cui al comma precedente a  tutti  i  membri  ed  al
segretario   della   Commissione,  autorizzando  il  Tesoriere  della
provincia  a  prelevare  le  somme  occorrenti   dal   corrispondente
deposito.  Tale autorizzazione e' data sulla copia della quietanza di
versamento, mediante indicazione dei  nominativi  dei  beneficiari  e
delle   somme  loro  spettanti.  Il  Direttore  dell'Ufficio  dispone
altresi' il versamento all'entrata  del  bilancio  provinciale  della
somme depositate ai sensi del comma 4 relative a collaudi eseguiti da
collaudatori dipendenti provinciali.
  6.  I  depositi  di  cui  al  comma  4 sono tenuti dal Tesoriere in
evidenza fra i valori di terzi a custodia ed alla fine dell'esercizio
deve essere indicata la consistenza nel  verbale  della  verifica  di
cassa.
  7.  La  ripartizione  provinciale  Finanze  e bilancio vigila sulla
regolarita' del servizio dei depositi e  delle  spese  inerenti  alle
operazioni di collaudo.