Art. 21.
               Libro giornale e libro di sorveglianza
 
  1.   Presso  l'impianto  deve  essere  tenuto  il  libro  giornale,
compilato secondo il modello approvato dall'Ufficio nel  quale  vanno
registrate  tutte  le  annotazioni  relative  al  servizio. Esso deve
essere sempre a disposizione dell'Ufficio.
  2. I risultati delle ispezioni e  verifiche  di  cui  all'art.  28.
comma  1,  della  legge  devono  essere annotati su apposito libro di
sorveglianza, tenuto a cura dell'Ufficio.
  3. I risultati delle  ispezioni,  verifiche  e  prove  annuali,  di
riapertura  dell'esercizio  e di quelle straordinarie, effettuate dal
tecnico responsabile, vanno riportati su  un  modello  redatto  dallo
stesso   tecnico  responsabile  e  depositato  presso  l'impianto.  I
risultati  vanno  comunicati  all'Ufficio,  eventualmente  in   forma
riassuntiva.