Art. 21. Libro giornale e libro di sorveglianza 1. Presso l'impianto deve essere tenuto il libro giornale, compilato secondo il modello approvato dall'Ufficio nel quale vanno registrate tutte le annotazioni relative al servizio. Esso deve essere sempre a disposizione dell'Ufficio. 2. I risultati delle ispezioni e verifiche di cui all'art. 28. comma 1, della legge devono essere annotati su apposito libro di sorveglianza, tenuto a cura dell'Ufficio. 3. I risultati delle ispezioni, verifiche e prove annuali, di riapertura dell'esercizio e di quelle straordinarie, effettuate dal tecnico responsabile, vanno riportati su un modello redatto dallo stesso tecnico responsabile e depositato presso l'impianto. I risultati vanno comunicati all'Ufficio, eventualmente in forma riassuntiva.