Art. 23.
                  Revisioni generali degli impianti
 
  1.  Gli  impianti vanno sottoposti a revisione generale nei termini
di  seguito  indicati,  decorrenti  dalla  data  del   primo   inizio
dell'esercizio  o  dalla  data  di  collaudo  a  seguito  dell'ultima
revisione generale:
   a) le funivie bifune e va e  vieni  e  funicolari  terrestri  ogni
venti anni;
   b) le funivie monofune ad ammorsamento temporaneo dei veicoli ogni
venti anni e successivamente ogni dieci anni;
   c) le funivie monofune ad ammorsamento permanente dei veicoli ogni
quindici anni;
   d)  le sciovie, slittinovie e gli impianti assimilabili ogni dieci
anni.
  2. Per gli impianti, che costituiscono un  collegamento  con  altri
impianti  in  esercizio, la revisione generale deve essere completata
prima dell'inizio dell'esercizio stagionale, entro il quale scade  la
revisione generale medesima.
  3. Ai fini dell'approvazione della revisione generale dell'impianto
da  parte  dell'Ufficio,  il concessionario deve presentare, sei mesi
prima della data in cui deve essere effettuata la revisione generale,
una  relazione  particolareggiata  sui  controlli  e  sui  lavori  di
revisione  previsti,  firmata  da  un  ingegnere esperto nel settore,
iscritto  nell'albo  professionale,  o   dal   tecnico   responsabile
dell'impianto.  La relazione deve tenere conto che vanno effettuati i
controlli,  verifiche   e   prove   almeno   sulle   seguenti   parti
dell'impianto:
   a) costruzioni delle stazioni e della linea;
   b)  tutte  le  apparecchiature  meccaniche  compresi i veicoli, di
norma previo smontaggio delle stesse;
   c) elementi costruttivi, organi  meccanici  e  relative  giunzioni
saldate di cui all'articolo 22, comma 1;
   d)  tutti  gli equipaggiamenti elettrici ed elettronici e relativi
cablaggi e collegamenti elettrici di terra.
  4. In relazione all'esito dei controlli indicati nel comma 3 devono
essere adottati tutti i provvedimenti  necessari  per  garantire  con
sicurezza   un   ulteriore   periodo  di  esercizio,  da  effettuarsi
preferibilmente a cura della ditta  costruttrice  oppure  a  cura  di
ditte di capacita' riconosciuta.
  5.  Terminata la revisione generale, il direttore dei lavori redige
una relazione sui lavori e controlli effettuati, indicando i relativi
esiti. Tale relazione e' integrata da una dichiarazione dello stesso,
dalla quale risulti che e' garantito  l'esercizio  per  un  ulteriore
periodo  di  tempo  con  piena  efficienza  e  sicurezza.  L'Ufficio,
effettuato con esito positivo l'esame della relazione  di  revisione,
emette,   se  necessario,  provvedimento  di  proroga  dell'esercizio
pubblico, in attesa del collaudo funzionale di cui  all'articolo  28,
comma 6, della legge.