Art. 23. Revisioni generali degli impianti 1. Gli impianti vanno sottoposti a revisione generale nei termini di seguito indicati, decorrenti dalla data del primo inizio dell'esercizio o dalla data di collaudo a seguito dell'ultima revisione generale: a) le funivie bifune e va e vieni e funicolari terrestri ogni venti anni; b) le funivie monofune ad ammorsamento temporaneo dei veicoli ogni venti anni e successivamente ogni dieci anni; c) le funivie monofune ad ammorsamento permanente dei veicoli ogni quindici anni; d) le sciovie, slittinovie e gli impianti assimilabili ogni dieci anni. 2. Per gli impianti, che costituiscono un collegamento con altri impianti in esercizio, la revisione generale deve essere completata prima dell'inizio dell'esercizio stagionale, entro il quale scade la revisione generale medesima. 3. Ai fini dell'approvazione della revisione generale dell'impianto da parte dell'Ufficio, il concessionario deve presentare, sei mesi prima della data in cui deve essere effettuata la revisione generale, una relazione particolareggiata sui controlli e sui lavori di revisione previsti, firmata da un ingegnere esperto nel settore, iscritto nell'albo professionale, o dal tecnico responsabile dell'impianto. La relazione deve tenere conto che vanno effettuati i controlli, verifiche e prove almeno sulle seguenti parti dell'impianto: a) costruzioni delle stazioni e della linea; b) tutte le apparecchiature meccaniche compresi i veicoli, di norma previo smontaggio delle stesse; c) elementi costruttivi, organi meccanici e relative giunzioni saldate di cui all'articolo 22, comma 1; d) tutti gli equipaggiamenti elettrici ed elettronici e relativi cablaggi e collegamenti elettrici di terra. 4. In relazione all'esito dei controlli indicati nel comma 3 devono essere adottati tutti i provvedimenti necessari per garantire con sicurezza un ulteriore periodo di esercizio, da effettuarsi preferibilmente a cura della ditta costruttrice oppure a cura di ditte di capacita' riconosciuta. 5. Terminata la revisione generale, il direttore dei lavori redige una relazione sui lavori e controlli effettuati, indicando i relativi esiti. Tale relazione e' integrata da una dichiarazione dello stesso, dalla quale risulti che e' garantito l'esercizio per un ulteriore periodo di tempo con piena efficienza e sicurezza. L'Ufficio, effettuato con esito positivo l'esame della relazione di revisione, emette, se necessario, provvedimento di proroga dell'esercizio pubblico, in attesa del collaudo funzionale di cui all'articolo 28, comma 6, della legge.