Art. 24. Proroga dei termini di revisione 1. Per i servizi di trasporto pubblico effettuati mediante impianti funicolari aerei e terrestri e destinati ad assolvere finalita' turistico-sportive nelle stazioni di villeggiatura invernale, rimasti totalmente o parzialmente inattivi nelle stagioni invernali 1988/89 e 1989/90, a causa di carenza di precipitazioni nevose, i termini di cui all'articolo 23, comma 1, possono essere prorogati di un anno, su richiesta dell'azienda esercente. 2. Nella domanda di proroga, controfirmata dal tecnico responsabile, vanno individuati esattamente i periodi di attivita' dell'impianto in ciascuna delle due stagioni invernali 1988/89 e 1989/90, nonche' il periodo di attivita' espletata dall'impianto stesso nella stagione invernale 1987/88, espressi in giorni. Alla domanda e' allegata la relazione del tecnico responsabile, sulle condizioni dell'impianto e dei suoi principali componenti, con particolare riguardo alla sicurezza e sugli eventuali interventi di controllo o manutenzione, sia ordinaria che straordinaria, espletati, precisandone l'esito. 3. La proroga e' concessa a condizione che la somma dei periodi di attivita' nelle due stagioni 1988/89 e 1989/90 non superi il periodo di attivita' del medesimo impianto nella stagione invernale 1987/88. Restano ferme le vigenti disposizioni in materia di durata in servizio delle funi metalliche e sui controlli periodici da espletare su dette funi.