Art. 24.
                  Proroga dei termini di revisione
 
  1. Per i servizi di trasporto pubblico effettuati mediante impianti
funicolari  aerei  e  terrestri  e  destinati  ad assolvere finalita'
turistico-sportive nelle stazioni di villeggiatura invernale, rimasti
totalmente o parzialmente inattivi nelle stagioni invernali 1988/89 e
1989/90,  a  causa  di carenza di precipitazioni nevose, i termini di
cui all'articolo 23, comma 1, possono essere prorogati di un anno, su
richiesta dell'azienda esercente.
  2.  Nella   domanda   di   proroga,   controfirmata   dal   tecnico
responsabile,  vanno  individuati  esattamente i periodi di attivita'
dell'impianto in ciascuna delle  due  stagioni  invernali  1988/89  e
1989/90,  nonche'  il  periodo  di  attivita' espletata dall'impianto
stesso nella stagione invernale 1987/88,  espressi  in  giorni.  Alla
domanda  e'  allegata  la  relazione  del tecnico responsabile, sulle
condizioni  dell'impianto  e  dei  suoi  principali  componenti,  con
particolare  riguardo  alla sicurezza e sugli eventuali interventi di
controllo o manutenzione, sia ordinaria che straordinaria, espletati,
precisandone l'esito.
  3. La proroga e' concessa a condizione che la somma dei periodi  di
attivita'  nelle due stagioni 1988/89 e 1989/90 non superi il periodo
di attivita' del medesimo impianto nella stagione invernale  1987/88.
Restano  ferme  le  vigenti  disposizioni  in  materia  di  durata in
servizio delle funi metalliche e sui controlli periodici da espletare
su dette funi.