Art. 3.
               Domanda di concessione e documentazione
 
  1. La domanda  volta  ad  ottenere  la  concessione  va  presentata
all'Ufficio, corredata dalla seguente documentazione:
   a) progetto dell'impianto che realizza la linea in unico esemplare
o,  qualora  sia richiesto il parere della commissione consultiva del
Ministero dei  trasporti  per  gli  impianti  funiviari,  in  duplice
esemplare, redatto secondo le modalita' di cui all'articolo 4;
   b)  relazione  sulle  finalita'  dell'impianto  e  sulla categoria
richiesta  per  la  linea  con  indicazione  degli  elementi  per  la
determinazione  della  stessa,  redatta  secondo  le modalita' di cui
all'articolo 8;
   c) copia autenticata dell'atto di costituzione  e  dello  statuto,
qualora il richiedente sia una persona giuridica privata;
   d)   ricevuta   sul  deposito  cauzionale  nell'ammontare  fissato
dall'articolo 9.
  2. Nella domanda il richiedente la concessione deve  impegnarsi  di
osservare  le  disposizioni di legge e regolamentari che disciplinano
la costruzione e l'esercizio di impianti a fune in servizio  pubblico
e  le  prescrizioni  stabilite  nel disciplinare-tipo approvato dalla
Giunta provinciale con deliberazione da  pubblicarsi  nel  Bollettino
ufficiale della Regione.