Art. 3. Domanda di concessione e documentazione 1. La domanda volta ad ottenere la concessione va presentata all'Ufficio, corredata dalla seguente documentazione: a) progetto dell'impianto che realizza la linea in unico esemplare o, qualora sia richiesto il parere della commissione consultiva del Ministero dei trasporti per gli impianti funiviari, in duplice esemplare, redatto secondo le modalita' di cui all'articolo 4; b) relazione sulle finalita' dell'impianto e sulla categoria richiesta per la linea con indicazione degli elementi per la determinazione della stessa, redatta secondo le modalita' di cui all'articolo 8; c) copia autenticata dell'atto di costituzione e dello statuto, qualora il richiedente sia una persona giuridica privata; d) ricevuta sul deposito cauzionale nell'ammontare fissato dall'articolo 9. 2. Nella domanda il richiedente la concessione deve impegnarsi di osservare le disposizioni di legge e regolamentari che disciplinano la costruzione e l'esercizio di impianti a fune in servizio pubblico e le prescrizioni stabilite nel disciplinare-tipo approvato dalla Giunta provinciale con deliberazione da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale della Regione.