Art. 5. Relazione tecnica illustrativa 1. La relazione tecnica illustrativa di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a), deve riferirsi in modo particolare a quelle parti che sono oggetto di prescrizioni derivanti dal regolamento tecnico generale o dalle prescrizioni tecniche speciali per singolo tipo di impianto, con la dimostrazione che le stesse sono rispettate. Alla stessa va allegato l'elenco dei materiali, con la specificazione delle loro caratteristiche, con osservanza delle norme dell'Ente nazionale italiano di unificazione (UNI). Vanno inoltre indicate le ditte costruttrici dei principali elementi dell'impianto.