Art. 5.
                   Relazione tecnica illustrativa
 
  1. La relazione tecnica illustrativa di cui all'articolo  4,  comma
2,  lettera a), deve riferirsi in modo particolare a quelle parti che
sono  oggetto  di  prescrizioni  derivanti  dal  regolamento  tecnico
generale  o  dalle prescrizioni tecniche speciali per singolo tipo di
impianto, con la dimostrazione che le stesse sono rispettate.    Alla
stessa  va  allegato  l'elenco  dei  materiali, con la specificazione
delle loro caratteristiche,  con  osservanza  delle  norme  dell'Ente
nazionale  italiano  di unificazione (UNI). Vanno inoltre indicate le
ditte costruttrici dei principali elementi dell'impianto.