Art. 6.
                  Profili longitudinali della linea
 
  1. I profili longitudinali della linea di cui all'articolo 4, comma
2, lettera d), devono essere muniti delle quote riferite  al  livello
sul  mare,  firmati  dall'ingegnere  o  geometra che ha effettuato il
rilevamento e controfirmati dall'ingegnere progettista che in base  a
tale profilo ha progettato l'impianto.
  2.  Per  le funivie bifune sono previsti due profili lingitudinali,
uno in scala 1:5000, con indicazione delle stazioni, dei sostegni, di
quella di massima del terreno, nonche' delle funi portanti, e uno  in
scala  non  inferiore  a 1:1000, con riportato l'esatto andamento del
terreno oltreche' sull'asse dell'impianto, anche sotto  le  funi,  le
quali  devono  essere rappresentate nelle loro diverse configurazioni
limite. Con quest'ultimo profilo dovranno  essere  esibite  anche  le
sezioni trasversali nei punti caratteristici della linea comprendenti
una  larghezza  non  inferiore  a quella interessata dalle proiezioni
orizzontali delle sagome d'ingombro dei veicoli.
  3. Per le funivie monofune e' previsto un profilo longitudinale, in
scala non inferiore a 1:500, sul quale e' indicato,  ove  necessario,
anche  l'andamento trasversale del terreno mediante rilievo dei punti
sotto le funi riportando, per le singole campate,  le  configurazioni
delle  fune  portante-traente, atte a determinare il franco verticale
minimo e massimo dei veicoli dal suolo.
  4. Per  le  sciovie  e  impianti  simili  e'  previsto  un  profilo
longitudinale  in  scala  non  inferiore  a  1:500.  Su di esso vanno
indicati l'andamento della pista  di  risalita  e  la  configurazione
della  fune  traente, sia nelle condizioni di carico della linea piu'
sfavorevole,  sia  nelle condizioni di fune scarica assoggettata alla
massima tensione prevista  in  progetto.  Deve  essere  adeguatamente
indicata anche l'eventuale pendenza trasversale del terreno.