Art. 6. Profili longitudinali della linea 1. I profili longitudinali della linea di cui all'articolo 4, comma 2, lettera d), devono essere muniti delle quote riferite al livello sul mare, firmati dall'ingegnere o geometra che ha effettuato il rilevamento e controfirmati dall'ingegnere progettista che in base a tale profilo ha progettato l'impianto. 2. Per le funivie bifune sono previsti due profili lingitudinali, uno in scala 1:5000, con indicazione delle stazioni, dei sostegni, di quella di massima del terreno, nonche' delle funi portanti, e uno in scala non inferiore a 1:1000, con riportato l'esatto andamento del terreno oltreche' sull'asse dell'impianto, anche sotto le funi, le quali devono essere rappresentate nelle loro diverse configurazioni limite. Con quest'ultimo profilo dovranno essere esibite anche le sezioni trasversali nei punti caratteristici della linea comprendenti una larghezza non inferiore a quella interessata dalle proiezioni orizzontali delle sagome d'ingombro dei veicoli. 3. Per le funivie monofune e' previsto un profilo longitudinale, in scala non inferiore a 1:500, sul quale e' indicato, ove necessario, anche l'andamento trasversale del terreno mediante rilievo dei punti sotto le funi riportando, per le singole campate, le configurazioni delle fune portante-traente, atte a determinare il franco verticale minimo e massimo dei veicoli dal suolo. 4. Per le sciovie e impianti simili e' previsto un profilo longitudinale in scala non inferiore a 1:500. Su di esso vanno indicati l'andamento della pista di risalita e la configurazione della fune traente, sia nelle condizioni di carico della linea piu' sfavorevole, sia nelle condizioni di fune scarica assoggettata alla massima tensione prevista in progetto. Deve essere adeguatamente indicata anche l'eventuale pendenza trasversale del terreno.