Art. 9.
                  Ammontare del deposito cauzionale
 
  1.  La  misura del deposito cauzionale di cui all'articolo 3, comma
1, lettera d), e' pari a:
   a) lire 10.000.000 per linee da realizzare con funivie bifune a va
e vieni,  funicolari  terrestri,  funivie  monofune  ad  ammorsamento
automatico dei veicoli, nonche' impianti assimilabili;
   b)  lire  4.000.000 per linee da realizzare con impianti funiviari
monofune ad attacchi fissi ed impianti assimilabili;
   c) lire 1.000.000 per linee da realizzare con  impianti  funiviari
terrestri,  quali  sciovie, slittinovie ed impianti assimilabili, con
una lunghezza sviluppata inferiore a 500 m e lire 2.000.000 per linee
di lunghezza superiore.
  2. La Giunta provinciale dispone l'incameramento della cauzione nei
casi previsti dall'articolo 3 della legge.