Art. 9. Ammontare del deposito cauzionale 1. La misura del deposito cauzionale di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), e' pari a: a) lire 10.000.000 per linee da realizzare con funivie bifune a va e vieni, funicolari terrestri, funivie monofune ad ammorsamento automatico dei veicoli, nonche' impianti assimilabili; b) lire 4.000.000 per linee da realizzare con impianti funiviari monofune ad attacchi fissi ed impianti assimilabili; c) lire 1.000.000 per linee da realizzare con impianti funiviari terrestri, quali sciovie, slittinovie ed impianti assimilabili, con una lunghezza sviluppata inferiore a 500 m e lire 2.000.000 per linee di lunghezza superiore. 2. La Giunta provinciale dispone l'incameramento della cauzione nei casi previsti dall'articolo 3 della legge.